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Sez. 3, Sentenza n. 1366 del 25/05/1966 (Rv. 322711 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322711-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Compete al giudice di merito determinare le conseguenze della mancata risposta della parte all'interrogatorio formale, e stabilire se tale circostanza, valutata in relazione alle altre risultanze, valga a far ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio. Il relativo apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita, se adeguatamente motivato. (Cfr 265/65; 2530/63; 358/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)