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Sez. 3, Sentenza n. 3982 del 14/12/1968 (Rv. 337551 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA- MANCATA GIUSTIFICAZIONE - RILEVANZA PROBATORIA - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337551-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA- MANCATA GIUSTIFICAZIONE - RILEVANZA PROBATORIA - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A differenza del codice abrogato che, alla mancata risposta all'interrogatorio in difetto di legittimo impedimento, ricollegava l'effetto automatico della ficta confessio, il vigente codice di rito considera la mancata risposta o il rifiuto di rispondere come una circostanza che, in necessario concorso con altri elementi, puo fornire al giudice il convincimento dell'ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio. Al giudice, quindi, e conferita una semplice facolta, e non piu un Obbligo, di ritenere per ammessi i fatti dedotti ma l'Esercizio o il mancato Esercizio di tale facolta, come ogni conclusione tratta dalla mancata risposta, si sottraggono al Sindacato di legittimita solo se adeguatamente motivati. (V. N. 2264-67, mass. N. 329464 n. 1366-66, mass. N. 322711 n. 265-65, 2530-63 e n. 358-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)