Sez. 2, Sentenza n. 2416 del 07/10/1986 Ud. (dep. 24/02/1987) Rv. 176750 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - CONFESSIONE E CHIAMATA IN CORREITÀ - CONTROLLO - CRITERI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - CONFESSIONE E CHIAMATA IN CORREITÀ - CONTROLLO - CRITERI.*
La valutazione e il controllo da parte del giudice della confessione e della chiamata in correità, che è un aspetto singolare della prima, va effettuata, così come tutte le dichiarazioni che si rendono nel processo, attraverso l'utilizzo dei criteri: a) subbiettivo, il quale impone l'indagine sulle capacità del soggetto e sulle ragioni che lo abbiano indotto a confessare; b) formale, che consente di dare maggiore valore alla confessione giudiziale rispetto a quella extragiudiziale; C) obiettivo, che permette di considerare la verisimiglianza o no dei fatti raccontati, dei particolari che rendono dettagliata la confessione, della consistenza e della concordanza delle dichiarazioni stesse con altri dati processuali. (V mass n 168981 in generale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)