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Sez. 1, Sentenza n. 4194 del 24/11/1984 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 168981 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168981-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

La chiamata di correo - che di per sè non è che un mero indizio e che deve essere valutata con estrema prudenza dal giudice, specie per quel che attiene alla personalità del suo autore ed alla individuazione delle cause che l'hanno determinata - ancorché ritrattata, può assumere valore di prova quando l'attendibilità sul suo contenuto intrinseco trovi conforto e riscontro in altri elementi e circostanze ad esso estrinseci e che, con lo stesso logicamente ricollegandosi, ne avvalorino e confermino la veridicità. (Conf mass n 165384; (Conf mass n 157406; (Conf mass n 148591).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)