Sez. U, Sentenza n. 10465 del 06/12/1994 (Rv. 489064 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Sanità militare - Convenzioni stipulate dal Ministero della Difesa con medici civili ex art. 1 legge n. 304 del 1986 - Natura - Rapporti a tempo indeterminato Configurabilità -.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Le convenzioni stipulate dal Ministero della Difesa con medici civili a norma dell'art. 1 della legge 21 giugno 1986 n. 304, ben possono configurarsi come rapporto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 12, 14 comma, dell'accordo nazionale reso esecutivo con D.P.R. 8 giugno 1987 n. 291 e relativo alla regolamentazione dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali ex legge 23 dicembre 1978 n. 833, atteso che l'art. 1, quarto comma, della citata legge n. 304 del 1986 rinvia espressamente ai contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 21/06/1986 num. 304 art. 1, DPR 08/06/1987 num. 291 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)