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Sez. L, Sentenza n. 3057 del 01/03/2003 (Rv. 560766 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Sanità militare - Convenzioni stipulate dal Ministero della Difesa con medici civili ex art. 1 legge n. 304 del 1986 - Natura - Rapporti a tempo indeterminato - Configurabilità - Condizioni - Recesso unilaterale dell'Amministrazione - Ammissibilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2003-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560766-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Con riguardo alle convenzioni stipulate dal Ministero della Difesa con medici civili, non essendo ravvisabile una posizione di lavoro subordinata e sussistendo invece i caratteri della collaborazione continuativa e coordinata, il rapporto ha la connotazione del rapporto di lavoro autonomo, istituito con contratto di diritto privato, analogamente a quanto avviene per il rapporto dei medici convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale, al quale l'art. 1 quarto comma della legge n. 304 del 1986 assimila quello dei medici convenzionati del Ministero della Difesa. Pertanto ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 316 del 1990, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale fra servizio nazionale e medici, la mancata notifica della scadenza dell'incarico alla fine del terzo mese dall'inizio del rapporto comporta che l'incarico sia conferito al medico a tempo indeterminato. Peraltro, il Ministero conserva il potere di risolvere il rapporto convenzionale unilateralmente in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione per difetto sopravvenuto della causa, salvo l'obbligo di giustificare il recesso attraverso una non generica manifestazione dei motivi ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rendere possibile il controllo di legittimità del provvedimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 21/06/1986 num. 304 art. 1, DPR 28/09/1990 num. 316 art. 9, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)