diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15266 del 03/12/2001 (Rv. 550784 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Sanità militare - Medici civili convenzionati - Rapporto di opera professionale - Configurabilità - Conseguenze - Potere della P.A. di determinare unilateralmente la cessazione dell'incarico - Insussistenza - Controllo di legittimità da parte del giudice ordinario - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550784-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il rapporto fra medici convenzionati esterni e Ministero della Difesa, previsto dall'art. 1 legge n. 304 del 1986 per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possono essere soddisfatte con il personale medico, esula dall'ambito del pubblico impiego e si configura come rapporto d'opera professionale, con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata, nel cui ambito sono costituite posizioni di diritto soggettivo; ne consegue che l'Amministrazione non ha il potere di valutare unilateralmente la permanenza delle esigenze poste a fondamento dell'incarico e di determinare la cessazione del rapporto, spettando al giudice ordinario il potere di controllare la legittimità degli atti eventualmente lesivi dei diritti contrattuali (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto illegittima la revoca dell'incarico disposta unilateralmente dalla P.A. per esigenze di bilancio).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1986 num. 304 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)