Sez. 1, Sentenza n. 2417 del 16/11/1970 (Rv. 348664 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - RAPPORTO FRA SOCIETA E TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - SPECIFICAZIONE CHE SI AGISCE IN NOME DELLA SOCIETA - NECESSITA.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - RAPPORTO FRA SOCIETA E TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - SPECIFICAZIONE CHE SI AGISCE IN NOME DELLA SOCIETA - NECESSITA.*
Anche nel campo della rappresentanza sociale e necessaria la contemplatio domini, per cui, se il rappresentante della societa non ne spende il nome o, quando si tratti di societa di fatto, non spende il nome dell'altro o degli altri soci, il negozio concluso spiega effetti, quando cio sia possibile, solo nei confronti del rappresentante, e non vincola la societa ne gli altri soci, ancorche esso riguardi interessi o beni comuni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)