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Sez. 2, Sentenza n. 4133 del 28/09/1977 (Rv. 387792 - 01)

PERSONA GIURIDICA - IN GENERE - COMPIMENTO DI UN ATTO, RIENTRANTE NELLA SFERA DI ATTIVITA DI UN ENTE, DA PARTE DI UN SOGGETTO, ABILITATO AD AGIRE IN NOME DI ESSO, SENZA LA PREVIA DICHIARAZIONE DI TALE QUALITA - PRESUNZIONE DI COMPIMENTO DELL'ATTO NELL'AMBITO DI QUELLA ABILITAZIONE - CONFIGURABILITA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387792-01

PERSONA GIURIDICA - IN GENERE - COMPIMENTO DI UN ATTO, RIENTRANTE NELLA SFERA DI ATTIVITA DI UN ENTE, DA PARTE DI UN SOGGETTO, ABILITATO AD AGIRE IN NOME DI ESSO, SENZA LA PREVIA DICHIARAZIONE DI TALE QUALITA - PRESUNZIONE DI COMPIMENTO DELL'ATTO NELL'AMBITO DI QUELLA ABILITAZIONE - CONFIGURABILITA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

Quando il soggetto, abilitato ad agire in nome di un ente (sia esso persona giuridica, sia organizzazione con autonomia patrimoniale), abbia compiuto, senza dichiarare la sua qualita di rappresentante, un atto che rientra nella sfera di attivita dell'ente medesimo, sussiste una presunzione che l'atto sia stato compiuto nell'ambito di quella abilitazione, e quindi con efficacia nella sfera dei rapporti giuridici dell'ente: tale presunzione puo essere vinta solo dall'accertamento che in quel comportamento si sia estrinsecata un'attivita del tutto estranea alla sfera giuridica dell'ente e propria dell'agente. (nella specie un professionista pretendeva dal committente il pagamento del compenso per una prestazione che si riferiva ad un immobile appartenente ad una societa, pur essendo a conoscenza che il convenuto era all'epoca amministratore unico di detta societa e nonostante avesse ricevuto un acconto versato dalla societa. La suprema Corte, nel rigettare la domanda, ha formulato il principio di diritto contenuto nella massima che precede). (Conf 3443/68, mass n 336550; (Conf 1934/67, mass n 328886; (contra 2417/70, mass n 348664).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)