Sez. 6, Sentenza n. 3027 del 20/10/2015 Ud. (dep. 22/01/2016) Rv. 266497 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Trascrizione delle conversazioni con le forme e i modi della perizia - Utilizzo dei c.d. brogliacci in luogo delle trascrizioni peritali - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'utilizzo di brogliacci della polizia giudiziaria in luogo delle trascrizioni delle conversazioni redatte dai periti non determina l'inutilizzabilità di queste ultime, potendosi unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate, in quanto esse si esauriscono in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicanti l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico, ed essendo l'attività trascrittiva attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)