Sez. 5 - , Sentenza n. 47270 del 15/07/2019 Cc. (dep. 21/11/2019) Rv. 277649 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Trascrizione delle conversazioni con le forme e i modi della perizia – Utilizzo dei cd. brogliacci in luogo delle trascrizioni peritali – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'utilizzo di brogliacci della polizia giudiziaria in luogo delle trascrizioni effettuate dai periti non determina l'inutilizzabilità delle conversazioni valorizzate nel provvedimento giudiziario (nel caso di specie, un'ordinanza cautelare personale), potendosi unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate, in quanto esse si esauriscono in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, che non implicano l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e attengono a un mezzo di ricerca della prova e non ad un mezzo di assunzione anticipata della stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)