Sez. U, Ordinanza n. 5765 del 12/04/2012 (Rv. 622203 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti davanti al giudice italiano - Connessione per il titolo ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. - Configurabilità - Effetti - Giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968 - Sussistenza - Fattispecie in tema di escussione abusiva di garanzie e controgaranzie autonome.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, secondo il quale, in caso di pluralità di convenuti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, si riferisce all'ipotesi del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 cod. proc. civ., ossia di cause connesse per l'oggetto o per il titolo. Ne consegue che, in relazione a domanda proposta nei confronti di diversi convenuti, concernente l'accertamento dell'indebita escussione, da parte di un creditore straniero, di garanzie autonome prestate da una banca estera e controgarantite da una banca italiana, radicata la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda promossa nei confronti della banca italiana, essa va affermata, per la ritenuta connessione, anche con riferimento alle domande avanzate nei confronti degli altri convenuti. (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che la pendenza, al momento della proposizione della domanda davanti al giudice italiano, di altri giudizi dinanzi a giudice straniero tra alcune delle parti destinatarie del cumulo fosse ostativa all'applicabilità dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, non potendo operare né l'art. 22 della stessa Convenzione, non richiamato dall'art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, né l'art. 7, comma 3, della medesima legge n. 218 del 1995, il quale presuppone l'avvenuto accertamento della giurisdizione italiana consentendo al giudice italiano di sospendere, per pregiudizialità, l'esercizio della giurisdizione).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 6 n. 1, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 22, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)