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Sez. U, Sentenza n. 8404 del 28/05/2012 (Rv. 622556 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Azione di garanzia - Giurisdizione del giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale - Condizioni - Distinzione tra garanzia propria ed impropria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622556-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6.2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804 - il quale prevede che, qualora sia proposta un'azione di garanzia o una chiamata di un terzo nel processo, il convenuto può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, semprechè questa ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo - è irrilevante la distinzione tra garanzia propria e impropria.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 6 bis, Legge 21/06/1970 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)