Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1973, causa 70/72
Epigrafe
Nella causa 70-72,
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jochen Thiesing, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico sig. Pierre Lamoureux, 4, boulevard Royal,
ricorrente,
contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, rappresentata dal sig. Martin Seidel, «Regierungsdirektor» presso il ministero federale dell'economia, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la cancelleria dell'ambasciata della Repubblica federale di Germania, 3, boulevard Royal,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'accertamento che la Repubblica federale di Germania non ha tenuto conto della decisione della Commissione 17 febbraio 1971, relativa agli aiuti concessi in base al § 32 della legge sull'adattamento e sul risanamento delle miniere di carbon fossile e dei bacini carboniferi in Germania,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore (relatore), presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh, A. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: H. Mayras,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Con nota 15 giugno 1967, il governo della Repubblica federale di Germania informava la Commissione delle Comunità europee di un disegno di legge relativo all'adattamento e al risanamento delle miniere di carbon fossile e dei bacini carboniferi tedeschi.
paragrafo 2
La Commissione, con lettera 30 novembre 1967, rendeva noto al suddetto governo ch'essa non aveva obiezioni da fare all'entrata in vigore dei provvedimenti in progetto, destinati a migliorare le strutture economiche dei bacini carboniferi tedeschi, tenuto conto della necessità di uno sviluppo equilibrato delle varie regioni della Comunità.
paragrafo 3
Il 15 maggio 1968 veniva emanato nella Repubblica federale il cosiddetto «Kohlegesetz», legge relativa all'adattamento e al risanamento delle miniere di carbon fossile e dei bacini carboniferi tedeschi (Bundesgesetzblatt I, pag. 365).
paragrafo 4
Questa legge prevede interventi destinati sia ad adeguare la produzione delle miniere di carbone e lo smercio del prodotto alla situazione esistente nel settore dell'energia, sia a migliorare le strutture economiche dei bacini carboniferi.
paragrafo 5
Per quanto riguarda questi ultimi interventi, il § 32, 1o comma, del «Kohlegesetz» stabilisce che i contribuenti i quali denunciano i redditi in base a regolare contabilità e impiantano o ampliano una azienda in una zona carbonifera possono, a richiesta, ottenere un premio d'investimento pari al 10 % delle spese d'acquisto e di costruzione, sotto forma di detrazione dall'imposta sul reddito o dall'imposta sulle società.
paragrafo 6
La suddetta agevolazione era limitata agli investimenti effettuati depo il 30 aprile 1967 e prima del 1o gennaio 1970 (periodo di incoraggiamento).
paragrafo 7
Ccn nota verbale 16 luglio 1969, il governo della Repubblica federale di Germania comunicava alla Commissione che, in sede di discussione dello «Steueränderungsgesetz» (legge di modifica delle imposte) 1969, il Bundestag aveva deciso, il 18 giugno 1969, di prorogare di due anni il periodo d'incoraggiamento (inizialmente limitato al 31 dicembre 1969) per il quale il § 32 della legge 15 maggio 1968 contemplava la concessione di premi d'investimento.
paragrafo 8
Con lettera 1o agosto 1969, la Commissione faceva osservare al governo federale che, a norma dell'art. 93, n. 3, prima frase, del trattato CEE, essa avrebbe dovuto essere stata informata in tempo utile del progetto di modifica, e chiedeva che le venissero comunicate le circostanze e i motivi della proroga del termine.
paragrafo 9
Il 18 agosto 1969, la Repubblica federale adottava la legge sulla concessione d'indennità d'investimento e sulla modifica di talune norme relative al sistema fiscale e al regime dei premi (Steueränderungsgesetz 1969; Bundesgesetzblatt I, pag. 1211).
paragrafo 10
L'art. 9 di questa legge modificava il § 32 della legge 15 maggio 1968 relativa all'adattamento e al risanamento delle miniere di carbon fossile e dei bacini carboniferi tedeschi, sostituendo, al 1o comma, n. 1, l'indicazione «1970» con quella «1972» e prorogando in tal modo dal 1o gennaio 1970 al 1o gennaio 1972 il periodo d'incoraggiamento in precedenza fissato.
paragrafo 11
Con nota verbale 1o ottobre 1969, in risposta alla lettera 1o agosto della Commissione, il governo federale indicava fra l'altro che nella proposta governativa non era prevista una modifica del § 32 del «Kohlegesetz», cosicché la Commissione non aveva potuto esserne informata in sede di elaborazione del disegno; l'art. 9 della legge del 1969, relativa alla modifica delle imposte, era dovuto ad iniziativa del Bundestag.
paragrafo 12
Da un estratto della relazione scritta della commissione finanze del Bundestag, allegato alla suddetta nota, risulta che, in occasione dell'istituzione, mediante lo «Steueränderungsgesetz» 1969, di un regime di indennità d'investimento per le regioni limitrofe della zona orientale e per altre regioni depresse, la stessa Commissione aveva esaminato il problema dell'opportunità di concedere dette sovvenzioni anche ai bacini carboniferi, e che per questi — escluso il bacino della Saar — le era parso sufficiente prorogare di due anni il termine di validità del § 32 «Kohlegesetz».
paragrafo 13
Con lettera 30 luglio 1970, la Commissione notificava fra l'altro al governo federale che, data la nuova situazione creatasi nel settore del carbone e l'espansione economica registrata nella Renania settentrionale-Vestfalia, la concessione indifferenziata di premi agli investimenti nelle zone carbonifere di questo «Land» non poteva più considerarsi compatibile col mercato comune, e precisamente con l'art. 92, n. 3, del trattato CEE.
paragrafo 14
Di conseguenza, essa chiedeva al governo federale di far sì che, dal 1o dicembre 1970, non venissero più adottate, nella Renania settentrionale-Vestfalia, nuove decisioni relative alla concessione di premi d'investimento, e lo invitava a presentarle le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 93, n. 2, del trattato.
paragrafo 15
In conformità allo stesso art. 93, n. 2, prima frase, la Commissione — con lettere in data 30 luglio e con una comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (n. C 104, pag. 1) il 14 agosto 1970 — invitava rispettivamente gli Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni in merito alla proroga del termine stabilito per la concessione dei premi agli investimenti di cui al § 32 del «Kohlegesetz».
paragrafo 16
Il governo federale presentava le proprie osservazioni alla Commissione con nota verbale 5 novembre 1970. In seguito a colloqui che avevano avuto luogo 1'8 dicembre 1970, lo stesso governo forniva alla Commissione, con nota verbale 6 gennaio 1971, nuovi elementi di valutazione.
paragrafo 17
Con decisione 17 febbraio 1971, relativa agli aiuti concessi in base al § 32 della legge sull'adattamento e sul risanamento delle miniere di carbon fossile e dei bacini carboniferi tedeschi (GU n. L 57, pag. 19), la Commissione intimava alla Repubblica federale di adottare senza indugio tutti gli opportuni provvedimenti per sospendere la concessione indifferenziata di premi agli investimenti nelle zone carbonifere della Renania settentrionale-Vestfalia, effettuata in base al § 32, 1o comma, della legge sull'adattamento e sul risanamento delle miniere di carbon fossile e dei bacini carboniferi tedeschi (Kohlegesetz) modificato dall'art. 9 della legge 18 agosto 1969, relativa alla modifica delle imposte (Steueränderungsgesetz).
paragrafo 18
Questa decisione veniva notificata con lettera 19 febbraio 1971 al governo federale, al quale perveniva il 24 febbraio successivo.
paragrafo 19
In seguito ad un incontro in data 4 maggio 1971 e ad un ulteriore scambio di corrispondenza'(lettera 18 maggio, note verbali del governo tedesco 29 giugno e 3 settembre 1971; telex 14 luglio e lettera 4 ottobre 1971 della Commissione) quest'ultima, con lettera 16 dicembre 1971 faceva sapere al governo federale che la concessione discriminata del premio d'investimento in certe zone ben precise del Land Renania settentrionale-Vestfalia poteva essere considerata compatibile col mercato comune fino alla scadenza del periodo d'incoraggiamento (prorogato al 31 dicembre 1971), ma ch'essa si opponeva al fatto che il delegato federale all'industria carbonifera rilasciasse, in forza del § 32 del «Kohlegesetz», al di fuori delle suddette zone, certificati relativi ad investimenti effettuati o domande presentate dopo il 20 agosto 1970 (sei giorni dopo che la comunicazione della Commissione era stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale).
paragrafo 20
Con lettera 1o agosto 1972, basandosi su informazioni fornitele dal governo federale (fra l'altro con telex 22 dicembre 1971 e con lettere 16 febbraio e 22 giugno 1972), la Commissione constatava che le autorità tedesche avevano continuato, fin dopo il 24 febbraio 1971, a concedere aiuti per un importo complessivo d'investimenti di 133 milioni di DM, in base a domande posteriori al 20 agosto 1970 e relative ad investimenti effettuati in zone per le quali le agevolazioni non erano più giustificate.
paragrafo 21
La Commissione informava quindi il governo federale di aver deciso di adire la Corte di giustizia, a norma dell'art. 93, n. 2, 2o comma, per far constatare le infrazioni e indurre le Repubblica federale di Germania a revocare gli attestati in base ai quali veniva effettuata la liquidazione delle agevolazioni indebitamente concesse.
SENTENZA › In fatto › II — Procedimento
paragrafo 1
Il ricorso della Commissione è pervenuto in cancelleria il 2 ottobre 1972.
paragrafo 2
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 4
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 22 maggio 1973.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 giugno 1973.
SENTENZA › In fatto › III — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare che la Repubblica federale di Germania non ha ottemperato alla decisione 17 febbraio 1971 (71/121/CEE) della Commissione in quanto — successivamente al 24 febbraio 1971 — in forza del § 32 della legge per l'adattamento e il risanamento delle miniere di carbone tedesche e dei territori minerari (Kohlegesetz), ha concesso premi per gli investimenti effettuati — dopo il 1o gennaio 1970 — nel Land Nordrhein-Westfalen, fuori dalle sottoelencate città e circoscrizioni:
Aachen (circoscrizione), Beckum (circoscrizione), Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Ennepe-Ruhr (circoscrizione), Erkelenz (circoscrizione), Essen, Gladbeck, Herbede, Herne, Lüdinghausen (circoscrizione), Lünen, Moers (circoscrizione), Oberhausen, Recklinghausen, Recklinghausen (circoscrizione), Tecklenburg (circoscrizione), Unna (circoscrizione), Wanne-Eickel, Wattenscheid.
La Repubblica federale di Germania è tenuta a ripetere i premi corrisposti successivamente al 24 febbraio 1971, a meno che gli investimenti sovvenzionati abbiano avuto inizio prima del 21 agosto 1970 ovvero la domanda di attestato ai sensi del § 32, n. 2, del Kohlegesetz sia stata presentata prima di tale data.
Porre le spese a carico della convenuta.
paragrafo 3
Il governo della Repubblica federale di Germania conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare il ricorso irricevibile o quanto meno respingerlo;
porre le spese a carico della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › IV — Mezzi e argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › IV — Mezzi e argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Il governo della Repubblica federale di Germania eccepisce l'irricevibilità del ricorso per vari motivi:
paragrafo 2
a) La decisione della Commissione 17 febbraio 1971 è espressamente fondata sull'art. 93, n. 2, del trattato CEE. Date le circostanze in cui è stata adottata, essa non si può considerare altrimenti che come una decisione ai sensi della suddetta norma. La stessa Commissione non ha considerato, a suo tempo, la proroga del regime di aiuti di cui al § 32 del «Kohlegesetz» come modifica di un aiuto preesistente, ai sensi dell'art. 93, n. 3, Si tratta quindi senz'altro di un caso di applicazione del n. 2 di quest'articolo.
b) Una decisione adottata dalla Commissione in forza dell'art. 93, n. 2, implica necessariamente la fissazione di un termine entro il quale lo Stato membro interessato deve abolire o modificare l'aiuto ritenuto incompatibile col mercato comune. L'obbligo di fissare detto termine risulta chiaramente dal testo del trattato; solo in tal modo è possibile il ricorso al Consiglio, contemplato dall'art. 93, n. 2, 3o comma, ed è questa circostanza che giustifica il diritto attribuito alla Commissione, in deroga all'art. 169, di adire direttamente la Corte per inadempimento di uno Stato membro: conditio sine qua non di un ricorso ex art. 93, n. 2, è l'inosservanza, da parte dello Stato, del termine impartitogli.
Ora, la decisione 17 febbraio 1971 non stabilisce alcun termine; avendo intimato alla Repubblica federale di adottare «senza indugio» i provvedimenti ivi indicati, la Commissione non può sostenere di averle impartito un termine. Nella sua generica accezione, questo è un periodo di tempo espresso in unità determinate, e come tale va inteso anche nel diritto comunitario, ai sensi del regolamento del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme relative ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU n. L 124, pag. 1).
La fissazione di un termine era indispensabile: la decisione della Commissione non stabilisce le condizioni alle quali avrebbero potuto essere ancora legittimamente concessi gli aiuti di cui al § 32 del «Kohlegesetz», ed è trascorso quasi un anno prima che venissero definiti e fissati dalla Commissione, d'intesa col governo della Repubblica federale, i criteri per la delimitazione dell'ambito geografico di applicazione della decisione stessa; sarebbe stato, d'altra parte, impossibile modificare da un giorno all'altro le modalità concrete dell'aiuto, per adeguarle alla decisione della Commissione.
A questo argomento non si può opporre la decadenza. È irrilevante che la decisione impugnata abbia ormai autorità di giudicato; non si tratta di contestarne la validità, bensì di accertare se il termine, cui una norma imperativa come l'art. 93, n. 2, subordina la proposizione del ricorso, sia stato effettivamente stabilito e sia scaduto. D'altra parte, mostrandosi disposta ad ottemperare alla decisione, secondo l'interpretazione che riteneva doverle dare, la Repubblica federale non ha inteso rinunciare a far valere la mancata fissazione del termine.
E impossibile, tenuto conto del tenore letterale e del fondamento giuridico della decisione, interpretarla nel senso ch'essa sia stata adottata dalla Commissione a norma dell'art. 93, n. 3. In ogni caso, l'eccezione di cui all'art. 93, n. 2, vale anche qualora la decisione si dovesse considerare adottata in base al combinato disposto del n. 2 e del n. 3 dello stesso articolo. In caso d'inosservanza dell'obbligo di non fare sancito dal n. 3, la Commissione può infatti ingiungere, mediante decisione, allo Stato membro interessato di abolire in tutto o in parte, per il futuro, l'aiuto istituito senza previa autorizzazione, ovvero denunciare una violazione del trattato. Nella prima ipotesi, la decisione, sarebbe adottata in forza del potere conferito alla Commissione dall' art. 93, n. 1; quanto al procedimento di attuazione, l'art. 93, n. 3, rinvia in proposito al n. 2 dello stesso articolo ed il rinvio implica anche in tal caso, per quanto riguarda la decisione della Commissione, l'obbligo di fissare un termine. Nella seconda ipotesi, la Commissione agirebbe nell'ambito della sua generale funzione di controllo dell'osservanza, da parte degli Stati membri, dei rispettivi obblighi, nonché in forza degli arti. 169 e seguenti; essa dovrebbe quindi attenersi al procedimento preliminare obbligatoriamente imposto dall'art. 169. Sia nell'uno che nell'altro caso, la Commissione può instaurare un procedimento in sede giurisdizionale solo alla condizione che allo Stato membro interessato sia stato impartito un termine per abolire gli aiuti incompatibili col trattato.
c) Nell'interpretazione attualmente datale dalla Commissione, al decisione 17 febbraio 1971 avrebbe avuto lo scopo di constatare la modifica di un regime di aiuti, in contrasto col trattato, nonché di vietare provvisoriamente alla Repubblica federale di Germania la concessione di premi d'investimento di qualsiasi genere: essa avrebbe quindi contenuto l'accertamento di una violazione del trattato e il divieto, limitato nel tempo, di concedere agevolazioni.
Ora, secondo l'art. 169 del trattato CEE, la Commissione non è competente ad accertare, mediante decisione, infrazioni del trattato commesse da uno Stato membro; tale accertamento è riservato alla Corte di giustizia. D'altra parte, l'art. 93, n. 2, del trattato non autorizza la Commissione a vietare, finché non sia concluso il relativo procedimento, la concessione di un determinato aiuto, con una decisione equivalente a un provvedimento d'urgenza.
d) Il secondo capo della domanda è irricevibile anche perché inteso ad ottenere la condanna della Repubblica federale all'attuazione di determinati provvedimenti interni, il che è in contrasto con l'art. 171 del trattato CEE. Ai sensi di questa norma, la Corte di giustizia deve limitarsi ad accertare che uno Stato membro è venuto meno ad un obbligo impostogli dal trattato; spetta allo Stato interessato trarre le debite conseguenze dalla sentenza ed adottare i provvedimenti necessari per porre fine all'infrazione. L'art. 171 non consente alla Corte di prescrivere ad uno Stato membro quali provvedimenti esso debba adottare in seguito all'accertamento di un inadempimento; più precisamente, la Corte non può condannare la Repubblica federale a ripetere i premi che sarebbero stati concessi in spregio alle norme comunitarie. L'art. 171 si applica nella fattispecie: l'art. 93, n. 2, 2o comma, ammette unicamente una deroga agli artt. 169 e 170.
paragrafo 3
D'altra parte va tenuto conto del fatto che l'eventuale condanna della Repubblica federale ai sensi del secondo capo della domanda implicherebbe che 18 imprese sarebbero costrette a restituire le somme ricevute a titolo di aiuti. Ciò significa che la sentenza della Corte influirebbe su interessi di terzi, estranei alla causa, nella quale non sono neppure legittimati ad intervenire. Ora, una controversia fra un'istituzione comunitaria ed uno Stato membro, relativa al contenuto ed alla portata di un obbligo di tale Stato verso la Comunità, non può produrre effetti che nei confronti delle parti.
paragrafo 4
La Commissione nega che le eccezioni d'irricevibilità sollevate dal governo della Repubblica federale di Germania siano pertinenti.
paragrafo 5
a) La proroga di due anni del periodo di agevolazione originariamente contemplato dal § 32 del «Kohlegesetz» costituisce incontestabilmente modifica di un aiuto, ai sensi dell'art. 93, n. 3. Riguardo a questa modifica, intervenuta nell'agosto 1969, la Commissione ha instaurato il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, non già «senza indugio», ai sensi dell'art 93, n. 3, seconda frase, ma soltanto nel luglio 1970. Questo ritardo si spiega col fatto che la Commissione non disponeva di informazioni precise circa i motivi della proroga del periodo di agevolazione; non avendo potuto ottenere tali informazioni dalla Repubblica federale di Germania, essa era stata infine indotta ad iniziare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, ed a sospendere con decisione 17 febbraio 1971, la concessione indiscriminata di premi d'investimento fino a quando non potesse essere garantita l'applicazione del relativo regime secondo criteri selettivi. L'atto impugnato va quindi considerato una decisione in merito alla modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell'art. 93, n. 2, 1o comma.
Detta qualificazione giuridica non ha tuttavia alcuna incidenza sulla ricevibilità del ricorso: anche nel caso di decisioni relative ad aiuti esistenti la Commissione è legittimata ad adire direttamente la Corte, in forza dell'art. 93, n. 2, 2o comma. È quindi irrilevante la questione del se la decisione si fondi unicamente sull'art. 93, n. 2, ovvero contemporaneamente su questa norma e sull'art. 93, n. 3.
Comunque, in caso di violazione dell' obbligo di notifica sancito dall'art. 93, n. 3, la Commissione non può limitarsi ad esigere dallo Stato membro interessato la modifica, per il futuro, dell'aiuto illecito. Questa interpretazione si risolverebbe in un vantaggio per lo Stato membro che violasse i propri obblighi attuando la politica del fatto compiuto, rispetto allo Stato che, avendo informato la Commissione in tempo utile, le abbia permesso di impedire fin dall'inizio, mediante l'instaurazione del procedimento di cui all' art. 93, n. 2, l'istituzione o la modifica dell'aiuto.
b) In realtà, non si può sostenere che la decisione 17 febbraio 1971 non implichi alcun termine. L'art. 93, n. 2, 1o comma, nulla dispone quanto alla durata del termine che la Commissione deve impartire allo Stato membro interessato perché questo abolisca o modifichi un aiuto incompatibile col mercato comune; in particolare, esso non obbliga la Commissione a fissare un termine espresso in determinate unità di tempo. Il termine dev'essere adeguato alle esigenze del singolo caso. L'art. 155 del trattato CEE impone alla Commissione l'obbligo di vigilare affinché gl'inconvenienti della concessione prolungata di aiuti incompatibili col mercato comune siano il più possibile limitati. Il termine contemplato dall'art. 93, n. 2, 1o comma, va fissato in modo tale ch'esso sia, al tempo stesso, lungo quanto è necessario e breve per quanto è possibile. Qualora lo Stato membro possa adeguarsi alla decisione mediante un atto amministrativo interno, la Commissione deve esigere ch'esso adempia quest'obbligo senza indugio, ed è ciò ch'essa ha fatto nel caso in esame; il governo della Repubblica federale, dando le necessarie istruzioni al delegato federale all'industria carbonifera, avrebbe potuto e dovuto immediatamente far sì che la concessione indiscriminata di premi d'investimento nella Renania settentrionale-Vestfalia venisse sospesa fino a che non fosse stata decisa una modifica conforme alle norme del trattato e basata su criteri regionali.
La facoltà degli Stati membri di ricorrere al Consiglio non implica affatto la necessità di una maggior durata del termine per l'attuazione della decisione. L'art. 93, n. 2, 3o comma, offre agli Stati membri la possibilità di ottenere una sospensione del procedimento iniziato dalla Commissione, ma è privo di effetti quanto ad una decisione che questa ha già adottata, avendo dato modo a tutti gl'interessati di presentare le loro osservazioni. Una volta notificata tale decisione, si applicano le norme generali del trattato: lo Stato membro interessato non ha più altra possibilità che quella di adire la Corte di giustizia a norma dell'art. 173.
c) Quanto al contenuto della decisione 17 febbraio 1971, questa si limitava ad imporre che la concessione di premi d'investimento venisse sospesa finché non fosse stata stabilita una ripartizione geografica in vista di un'applicazione differenziata del regime. Conscia del fatto che la concessione indiscriminata di premi nel Land Renania settentrionale-Vestfalia determinava alterazioni della concorrenza, la Commissione avrebbe potuto ordinarne senz'altro l'abolizione, lasciando alla Repubblica federale il compito di presentarle nuove proposte. La semplice sospensione degli aiuti non può quindi aver causato danni alla Repubblica federale.
d) Poiché la Commissione ha adito direttamente la Corte in forza dell'art. 93, n. 2, 2o comma, non si applicano gli artt. 169 e seguenti. Questo ricorso diretto è inteso ad ottenere non solo la cessazione più sollecita possibile dell'attribuzione di aiuti che, in una decisione, vengono considerati incompatibili col mercato comune, ma anche l'eliminazione più radicale possibile degli effetti di tali aiuti; è lecito quindi che la Corte condanni lo Stato interessato ad adottare, a tal fine, determinati provvedimenti.
Nella fattispecie, tuttavia, la Commissione non chiede che la Repubblica federale di Germania venga condannata a dare attuazione e determinati provvedimenti interni. La convenuta è libera di scegliere il modo in cui adempiere il suo obbligo di restituire gli aiuti concessi in spregio alla decisione della Commissione. Questa non ha quindi ecceduto i limiti che valgono anche in caso di applicazione dell'art. 171.
paragrafo 6
D'altra parte, la necessaria preminenza del diritto comunitario implica, non solo che gli Stati membri attribuiscano ai loro cittadini i vantaggi che loro spettano in forza di tale diritto, ma anche l'obbligo di revocare, nei confronti di talune imprese, vantaggi che siano stati concessi in spregio allo stesso diritto. L'interesse all' applicazione uniforme delle norme comunitarie prevale sugl'interessi puramente individuali. Nella fattispecie, non si può parlare di retroattività, né di violazione di diritti quesiti. Con la pubblicazione della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità, in data 14 agosto 1970, tutte le imprese interessate sono state informate del fatto che la concessione indiscriminata di premi d'investimento in tutte le zone minerarie della Renania settentrionale-Vestfalia non si poteva più considerare compatibile col mercato comune.
SENTENZA › In fatto › IV — Mezzi e argomenti delle parti › B — Nel merito › Sul primo capo della domanda
paragrafo 1
La Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 191 del trattato CEE, le decisioni prendono effetto dalla notifica ai destinatari. La decisione 17 febbraio 1971 è stata notificata il 24 febbraio alla Repubblica federale di Germania, che però non le ha dato seguito.
paragrafo 2
a) L'art. 1 della decisione intimava alla suddetta Repubblica di adottare senza indugio tutti i provvedimenti necessari per sospendere, nelle zone minerarie della Renania settentrionale-Vestfalia, la concessione indifferenziata dei premi agl' investimenti, contemplati dal § 32, 1o comma, del «Kohlegesetz». Il significato di questa norma, soprattutto in relazione alla parte V della motivazione della decisione e al testo della lettera di accompagnamento 19 febbraio 1971, è perfettamente chiaro: la Commissione ha fatto obbligo alla Repubblica federale di Germania di sospendere senza indugio la concessione dei premi finché il regime degli aiuti non venisse modificato nel senso di una differenziazione geografica, al fine d'impedire il perpetuarsi di alterazioni del gioco della concorrenza in una parte del mercato comune.
La Repubblica federale si è astenuta dall'impartire istruzioni in tal senso al delegato federale all'industria carbonifera; questi ha perciò continuato a rilasciare certificati anche dopo il 24 febbraio 1971, e si è attenuto ai criteri geografici stabiliti dalla Commissione solo dopo che il suo governo ebbe ricevuta la lettera 16 dicembre 1971.
b) È irrilevante che, sul piano tecnico, l'attribuzione degli aiuti si realizzi mediante sgravi fiscali relativi all'imposta sul reddito o all'imposta sulle società. Il fatto decisivo è costituito dal rilascio, da parte del delegato federale, del certificato di cui al § 32, 2o comma, del «Kohlegesetz». Il fisco detrae d'ufficio, dal debito d'imposta del contribuente in possesso del suddetto certificato, l'importo del premio d'investimento, pari al 10 % delle spese d'acquisto o di costruzione; in pratica, quindi, col rilascio del certificato, il delegato federale decide in merito alla concessione dell'aiuto.
Il fatto che questo non venga attribuito sotto forma di crediti di bilancio, ma sia invece detratto dal debito fiscale, è irrilevante ai fini della valutazione giuridica alla luce degli artt. 92 e seguenti del trattato. Il procedimento adottato dal § 32 del «Kohlegesctz» ha l'effetto di dissimulare l'impiego di risorse statali, il quale non risulta da alcuna voce passiva del bilancio, ma si traduce in una diminuzione delle entrate statali.
Gli argomenti del governo federale circa l'importanza degli aiuti dal punto di vista della politica strutturale nazionale non sono pertinenti nella fase attuale del procedimento. Detto governo avrebbe potuto contestare la valutazione di tali aiuti da parte della Commissione, impugnando la decisione 17 febbraio 1971. Gli argomenti in parola non sono, del resto, affatto convincenti.
c) La Repubblica federale di Germania poteva e doveva conformarsi alla decisione della Commissione, impartendo senza indugio istruzioni al delegato federale nel senso di non rilasciare più certificati fino a nuovo ordine. A tale scopo non era necessaria alcuna modifica della legge; questo assunto trova conferma nel fatto che, in seguito alla lettera della Commissione 16 dicembre 1971, lo stesso delegato avrebbe, secondo il governo federale, applicato al rilascio dei certificati i criteri regionali indicati nella lettera stessa. La Repubblica federale poteva quindi, dopo la notifica della decisione 17 febbraio 1971, impartirgli istruzioni per la sospensione del rilascio dei certificati fino alla determinazione delle regioni che avrebbero continuato a fruire degli aiuti.
d) La Repubblica federale di Germania, che non ha quindi ottemperato alla decisione della Commissione 17 febbraio 1971, non può giustificare tale violazione degli obblighi impostile dal trattato richiamandosi a principi giuridici ch'essa sostiene essere in vigore nel proprio ordinamento interno. L'uniformità nell'applicazione del diritto comunitario sarebbe compromessa, qualora gli Stati membri potessero invocare principi del genere per rifiutare l'applicazione delle decisioni comunitarie.
paragrafo 3
Il governo della Repubblica federale di Germania critica in via preliminare i due capi della domanda, in quanto, data la loro imprecisa formulazione, essi andrebbero oltre lo scopo concreto che si prefigge la Commissione. L'attribuzione dei premi d'investimento avviene mediante sgravio del debito fiscale a carico del contribuente; il primo capo della domanda, assumendo come data di riferimento il 24 febbraio 1971, implica quindi che la decisione della Commissione sia stata violata anche nel caso che il certificato di cui al § 32 del «Kohlegesetz» sia stato rilasciato prima di tale data, se la liquidazione dell'imposta ha avuto luogo solo in epoca posteriore. Lo stesso può dirsi per il primo capo della domanda. Ora, nella fattispecie vanno presi in considerazione solo i certificati rilasciati dopo il 24 febbraio 1971.
paragrafo 4
b) Quanto al contenuto e alla portata della decisione della Commissione 17 febbraio 1971, va osservato che il divieto da essa sancito, anzitutto si limita alla concessione di aiuti agl'investimenti intrapresi dopo il 24 febbraio 1971 e per i quali le relative domande di certificati sono state presentate successivamente a tale data, e in secondo luogo va esaminato alla luce della nozione giuridica di «concessione di premi d'investimento» ai sensi del «Kohlegesetz». Questa costituisce un procedimento complesso, comprendente un programma d'investimenti di carattere privato, attuato da una impresa, ed un procedimento amministrativo, di diritto pubblico. La decisione dell' impresa circa gl'investimenti dipende essenzialmente dalle possibilità di aiuto offerte, nell'interesse pubblico, dal programma statale di sviluppo regionale, nonché dal loro carattere di stabilità. il rilascio, da parte del delegato federale, del certificato di cui al § 32 del «Kohlegesetz» non costituisce che uno dei fattori di questo processo di orientamento, nel pubblico interesse, degl'investimenti effettuati da imprese private. Poiché non ne segna l'inizio né la fine, detto rilascio non caratterizza una precisa fase del procedimento di concessione degli aiuti. Il governo della Repubblica federale di Germania non poteva non tener conto della complessa struttura di tale procedimento nel determinare il contenuto e la portata dell'obbligo imposto dalla decisione della Commissione 17 febbraio 1971.
È parso chiaro, in proposito, che l'ingiunzione di porre fine alla concessione dei premi non aveva alcun effetto retroattivo, ma riguardava esclusivamente il futuro, come pure che il rilascio del certificato da parte del delegato federale non poteva essere assunto come criterio decisivo, tenuto conto sia della struttura del procedimento di concessione degli aiuti, sia del principio della parità di trattamento. Il governo federale ha perciò dovuto applicare criteri obiettivi come la data di presentazione delle domande al delegato federale e la data di inizio degli investimenti. Data la struttura del procedimento di concessione degli aiuti, non si poteva scegliere a tal fine una data anteriore al 24 febbraio 1971, se non si volevano violare, attribuendo effetto retroattivo alla decisione di cui è causa, i principi della certezza del diritto, della tutela dell'affidamento e della parità di trattamento.
Le imprese interessate, a loro volta, non potevano interpretare diversamente la decisione della Commissione. La comunicazione pubblicata il 14 agosto 1970 nella Gazzetta ufficiale non aveva alcuna incidenza sulla posizione giuridica di tali imprese, fondata sul diritto interno; in particolare, essa non poteva annullare la fiducia che le imprese stesse nutrivano circa il carattere duraturo degli aiuti. Nulla poteva indurle a supporre che, dal giorno stesso della pubblicazione di tale comunicazione, gli aiuti agl'investimenti non fossero più leciti secondo il diritto comunitario.
b) Dopo la notifica della decisione della Commissione, il governo federale si era attenuto alle disposizioni dell'atto, secondo l'interpretazione che necessariamente aveva dovuto darne: non aveva più preso in considerazione domande presentate dopo il 24 febbraio 1971 e relative ad investimenti intrapresi successivamente a tale data, né quindi aveva continuato a concedere aiuti in modo indiscriminato. Esso non poteva prevedere che la Commissione, pur adottando gli stessi criteri oggettivi di valutazione, avrebbe fissato, nella nota 16 dicembre 1971, una data ultima diversa e cioè quella del 20 agosto 1970.
c) Nell'attuale la decisione della Commissione, il governo federale non ha violato il principio dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, né quello della prevalenza di questo diritto. Ciò avrebbe potuto verificarsi solo qualora i principi giuridici della parità di trattamento e della certezza del diritto non fossero altrettanto rigorosamente applicati nel diritto comunitario quanto nel diritto interno; ora, si desume dalla giurisprudenza della Corte che i due suddetti principi rientrano fra quelli fondamentali del diritto comunitario.
La decisione della Commissione, poi, non sancisce alcun principio giuridico la cui applicazione uniforme e prevalente sia messa in dubbio dal governo della Repubblica federale di Germania: le decisioni adottate dalla Commissione a norma dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE non hanno lo scopo di unificare la struttura dei vari regimi nazionali di aiuti, né in particolare il diritto amministrativo vigente nei singoli Stati in campo economico.
d) Concludendo, il governo della Repubblica federale di Germania sostiene ch'esso poteva e doveva interpretare la decisione della Commissione nel senso che il divieto di cui all'art. 1 non riguardava i procedimenti d'investimento iniziati prima del 24 febbraio 1971 o per i quali era stato richiesto un certificato prima di tale data. Secondo un principio giuridico generale, ammesso nel diritto comunitario, un atto del genere, che ha bisogno di essere interpretato e impone un obbligo di non fare, implica che l'autorità che lo ha emanato accetti l'interpretazione che il destinatario poteva e doveva darne, in base ad una ragionevole valutazione dei fatti e tenuto conto dell'interesse pubblico. In proposito va rilevato che la decisione di cui è causa necessitava d'interpretazione, non solo quanto alla obiettiva portata del divieto di concedere premi, ma altresì quanto al suo ambito territoriale di applicazione: era stato necessario quasi un anno di deliberazioni prima che la Commissione, di concerto col governo federale, definisse i criteri per una differenziazione degli aiuti.
Non si è perciò avuta alcuna violazione, da parte del governo della Repubblica federale di Germania, della decisione della Commissione 17 febbraio 1971: questa sanciva unicamente il divieto di prendere ormai in considerazione progetti d'investimento intrapresi dopo la data della notifica.
e) In subordine, va osservato che la decisione di cui è causa non sarebbe stata violata neppure qualora lo scopo da essa perseguito fosse stato quello di fornire un fondamento giuridico al divieto generale provvisorio di applicare il § 32 del «Kohlegesetz» nella Renania settentrionale-Vestfalia.
paragrafo 5
D'altra parte, non avendo la decisione della Commissione alcun effetto retroattivo, la Corte non può dichiarare — come viene chiesto nel primo capo della domanda — che la Repubblica federale di Germania ha violato la suddetta decisione in quanto, successivamente al 24 febbraio 1971, essa ha rilasciato certificati non solo per investimenti effettuati dopo il 20 agosto 1970, ma anche per progetti d'investimento elaborati fra il 1o gennaio e il 20 agosto 1970. L'estensione della retroattività ad un periodo precedente al 20 agosto 1970 è del resto in contrasto con la tesi della Commissione circa gli effetti della sua comunicazione 14 agosto 1970.
SENTENZA › In fatto › IV — Mezzi e argomenti delle parti › B — Nel merito › Sul secondo capo della domanda
paragrafo 1
La Commissione sottolinea che lo scopo perseguito dalla decisione 17 febbraio 1971 non può essere raggiunto solo con la dichiarazione che la Repubblica federale di Germania non ha ottemperato alla decisione stessa; la Repubblica federale è inoltre tenuta a creare una situazione giuridica identica a quella che si sarebbe avuta se essa vi si fosse adeguata senza indugio. Essa deve, di conseguenza, ripetere gli aiuti concessi in spregio alla decisione. È possibile rinunciare all'adempimento di quest'obbligo solo nei confronti dei beneficiari che hanno iniziato i loro investimenti prima del 20 agosto 1970 o che hanno richiesto, prima di tale data, il rilascio del certificato di cui al § 32 del «Kohlegesetz».
paragrafo 2
Il modo di adempiere tale obbligo è rimesso alla scelta della Repubblica federale di Germania. Sono possibili varie soluzioni, a seconda che i contribuenti si siano già valsi, o meno, dei certificati il cui rilascio era in contrasto col diritto comunitario, al fine di ottenere sgravi fiscali.
paragrafo 3
Il governo federale avrebbe potuto evitare gl'inconvenienti derivanti dall'adempimento del suo obbligo, qualora, ottemperando alla decisione, avesse sospeso senza indugio la concessione degli aiuti nel Land Renania settentrionale-Vestfalia e se, in un secondo tempo, l'avesse limitata agli investimenti effettuati nelle zone indicate dalla Commissione.
paragrafo 4
Solo nel corso del colloquio del 4 maggio 1971 la Commissione aveva appreso che la Repubblica federale non aveva affatto tenuto conto della decisione, continuando a far rilasciare certificati prima che si fosse provveduto alla delimitazione geografica di cui la decisione indicava la necessità.
paragrafo 5
La Commissione non nega che il rispetto dei diritti fondamentali rientra fra i principi giuridici comuni che le istituzioni comunitarie devono garantire; tuttavia, l'applicazione di principi giuridici riconosciuti solo da taluni Stati membri non deve portare a mettere in dubbio l'applicazione unitaria e uniforme del diritto comunitario. Solo il diritto comunitario è decisivo in merito all'applicazione della decisione 17 febbraio 1971; comunque, ad abundantiam, si può constatare che la tesi della Repubblica federale di Germania non è nemmeno sostenuta dalla giurisprudenza dei tribunali tedeschi. La Commissione tiene conto del principio della tutela dell'affidamento: la decisione in questione non ha effetto retroattivo. Pur prendendo atto delle indicazoini fornite dal governo federale circa l'effettiva entità degli aiuti concessi dopo il 24 febbraio 1971, la Commissione sottolinea che questo fattore è irrilevante ai fini dell'emananda sentenza, dal momento che nel secondo capo della domanda non sono indicati né il numero né l'importo dei premi da ripetere, mentre il governo federale non nega di aver concesso, in un certo numero di casi, dopo il 24 febbraio 1971, degli aiuti per investimenti effettuati dopo il 20 agosto 1970 in talune zone della Renania settentrionale-Vestfalia che non andavano più considerate depresse. Il secondo capo della domanda va perciò accolto.
paragrafo 6
Il governo della Repubblica federale di Germania oppone che il secondo capo della domanda è infondato, per le considerazioni di carattere giuridico già svolte in merito al primo.
paragrafo 7
D'altra parte, nessuna norma di diritto comunitario sancisce l'obbligo di ripetere pagamenti che la Commissione consideri in contrasto col trattato. Senza dubbio, gli Stati membri sono tenuti à porre fine ad una situazione inconciliabile col diritto comunitario; essi possono però farlo nel modo e coi mezzi che loro appaiano più opportuni. L'obbligo non ha una portata tale che lo Stato membro interessato sia tenuto ad adottare un determinato provvedimento.
paragrafo 8
Quanto ai fatti, l'entità della pretesa violazione — da parte della Repubblica federale di Germania — della decisione della Commissione 17 febbraio 1971 va ridimensionata: per gl'investimenti effettuati dopo il 20 agosto 1970, sono stati rilasciati certificati solo per una somma di 33 milioni di DM, pari a 3,3 milioni di DM di premi d'investimento.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Col ricorso depositato in cancelleria il 2 ottobre 1972 la Commissione ha adito questa Corte, in forza dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE, al fine di far accertare
1o che la Repubblica federale di Germania non ha ottemperato alla decisione della Commissione 17 febbraio 1971, relativa agli aiuti concessi in base al § 32 della legge 15 maggio 1968 sull'adattamento e sul risanamento delle miniere di carbon fossile e dei bacini carboniferi tedeschi (cosiddetto «Kohlegesetz», Bundesgesetzblatt 1968, I, pag. 365), prorogato dall'art. 9 della legge 18 agosto 1969 sulla concessione d'indennità d'investimento e sulla modifica di norme giuridiche relative al sistema fiscale e al regime dei premi (cosiddetto «Steueränderungsgesetz» 1969, Bundesgesetzblatt 1969, I, pag. 1211);
2o che la Repubblica federale di Germania è tenuta ad esigere dai beneficiari la restituzione di taluni premi corrisposti in spregio alla decisione di cui sopra.
SENTENZA › In diritto › Sull'oggetto della controversia
punto 2
II § 32 della legge 15 maggio 1968(Kohlegesetz) offriva la possibilità di concedere, durante un determinato periodo, degli aiuti sotto forma di sgravio fiscale, destinati a favorire taluni investimenti atti a migliorare la struttura economica delle zone della Germania colpite dalla crisi del carbone.
Il 15 giugno 1967 il relativo disegno di legge era stato regolarmente notificato alla Commissione, la quale aveva reso noto, il 30 novembre successivo, di non avere obiezioni in proposito.
punto 3
Con l'art. 9 della legge 18 agosto 1969(Steueränderungsgesetz) — in seguito ad emendamento proposto da una commissione del Bundestag, adottato da questo il 18 giugno 1969 e approvato dal Bundesrat il 10 luglio successivo — il § 32 della legge 15 maggio 1968 veniva prorogato per un periodo di due anni, il che veniva notificato alla Commissione, il 16 luglio 1969, dal governo della Repubblica federale di Germania.
Se questo ha adempiuto solo con ritardo l'obbligo d'informazione imposto agli Stati membri dall'art. 93, n. 3, prima frase, la Commissione, da parte sua, non si è valsa dei poteri attribuitile dallo stesso n. 3, seconda e terza frase, ma si è limitata, in una comunicazione in data 1o agosto 1969, a formulare rimostranze e a chiedere chiarimenti.
Stando così le cose, la norma legislativa approvata dal Parlamento poteva entrare in vigore, in seguito alla promulgazione, il 18 agosto 1969.
Con nota verbale 1o ottobre 1969, il governo tedesco forniva alla Commissione alcune sommarie spiegazioni sulle circostanze in cui era stata approvata la legge di modifica.
punto 4
Solo con lettera 30 luglio 1970, la Commissione rivolgeva al governo tedesco un invito ai sensi dell'art. 93, n. 2, del trattato, intimandogli inoltre di astenersi dall'adottare, a decorrere dal 1o dicembre 1970, provvedimenti per la concessione di aiuti nella Renania settentrionale-Vestfalia.
punto 5
Nella Gazzetta ufficiale del 14 agosto 1970, la Commissione pubblicava una comunicazione con la quale invitata tutti gl'interessati — diversi dagli Stati membri — a presentarle le loro osservazioni in merito alla proroga del periodo di concessione dei premi d'investimento di cui è causa. Secondo la Commissione, questo atto produceva effetti, nei confronti dei destinatari, dalla data del 20 agosto 1970.
punto 6
Il 17 febbraio 1971 la Commissione adottava la decisione di cui essa lamenta l'inosservanza da parte della Repubblica federale di Germania, decisione che prendeva effetto il 24 febbraio 1971, in forza della notifica al governo tedesco.
L'art. 1 di tale decisione stabilisce che «la Repubblica federale di Germania deve prendere senza indugio tutte le opportune misure per sospendere la concessione indifferenziata di premi agli investimenti effettuata nelle zone carbonifere della Renania settentrionale-Vestfalia in base al § 32 (1) della legge sull'adattamento e il risanamento delle miniere di carbon fossile e dei bacini carboniferi in Germania (legge sul carbone), modificato dall'art. 9 della legge relativa alla modificazione delle imposte del 18 agosto 1969».
punto 7
In seguito, la Commissione avviava trattative col governo tedesco al fine di definire i criteri per la «concessione selettiva» dei premi, onde porre la convenuta in condizione di adempiere gli obblighi derivanti dalla decisione 17 febbraio 1971. Mentre si riusciva a trovare una soluzione concordata circa l'ambito territoriale di applicazione della decisione, ciò non era possibile per quanto riguarda i termini che le autorità tedesche avrebbero dovuto rispettare. Per dare attuazione alla decisione 17 febbraio 1971, dette autorità emanavano delle norme transitorie che la Commissione considera in contrasto con gli obblighi imposti dalla suddetta decisione.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 8
La Repubblica federale di Germania eccepisce l'irricevibilità del ricorso, proposto a norma dell'art. 93, n. 2, 1o comma, del trattato CEE, sostenendo che la decisione della Commissione 17 febbraio 1971 — in contrasto con una precisa disposizione del trattato — non ha stabilito alcun termine, bensì ha ordinato di porre fine «senza indugio» al criticato regime di aiuti. Ora, ai sensi dell'art. 93, n. 2, la fissazione del termine costituirebbe un presupposto per la ricevibilità del ricorso esperito secondo le particolari modalità stabilite da questa norma imperativa.
punto 9
In realtà, l'eccezione non riguarda la ricevibilità del ricorso, bensì la validità della decisione 17 febbraio 1971.
Il presente mezzo va perciò disatteso.
punto 10
In secondo luogo, la convenuta eccepisce in particolare l'irricevibilità del secondo capo della domanda, secondo cui essa sarebbe tenuta a ripetere dai beneficiari, entro certi limiti di tempo, i premi corrisposti posteriormente alla decisione 17 febbraio 1971.
A suo avviso, dall'art. 171 del trattato risulta che, nell'ambito di un procedimento a carico di uno Stato membro, la Corte di giustizia deve limitarsi ad accertare l'inadempimento, mentre non può condannare detto Stato ad adottare determinati provvedimenti. La decisione circa i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza della Corte, al fine di eliminare le conseguenze dell'inadempimento, spetterebbe infatti esclusivamente allo Stato membro interessato.
punto 11
A norma dell'art. 93, n. 2, 2o comma, «qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione … può adire direttamente la Corte di giustizia …».
punto 12
Il secondo capo della domanda è inteso a far dichiarare che la convenuta, omettendo di esigere dai beneficiari la restituzione degli aiuti indebitamente percepiti, è venuta meno ad un obbligo impostole dalla decisione 17 febbraio 1971.
punto 13
La domanda è ricevibile, poiché la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato comune, è competente a decidere che lo Stato interessato deve abolire o modificare tale aiuto.
Per avere un effetto utile, l'abolizione o la modifica possono implicare l'obbligo di chiedere il rimborso di aiuti concessi in spregio al trattato, di guisa che, qualora non si provveda al recupero, la Commissione può adire la Corte.
D'altra parte, sarebbe altresì ricevibile una domanda proposta dalla Commissione in base agli artt. 169-171 e intesa a far dichiarare che, omettendo di adottare determinati provvedimenti, uno Stato membro è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato.
Poiché lo scopo del trattato è quello di giungere all'effettiva eliminazione degli inadempimenti e dei loro effetti passati e futuri, spetta infatti agli organi comunitari che hanno il compito di garantire il rispetto del trattato il determinare in quale misura l'obbligo imposto allo Stato membro possa concretarsi nei pareri motivati o nelle decisioni adottate in forza dell'art. 169 e, rispettivamente, dell'art. 93, n. 2, come pure nei ricorsi proposti alla Corte.
Il presente mezzo va perciò disatteso.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 14
L'inadempimento di cui si fa carico alla Repubblica federale di Germania consiste nel fatto di aver continuato ad attribuire, in forza della legge di modifica 18 agosto 1969, premi d'investimento nelle zone della Renania settentrionale-Vestfalia in cui non avrebbero più dovuto essere concesse le agevolazioni contemplate dalla legge 15 maggio 1968.
punto 15
In corso di causa, la Commissione si è riferita a più di una data come termine dal quale avrebbe dovuto aver effetto il divieto di concedere detti aiuti.
punto 16
Nell'invito rivolto il 30 luglio 1970 al governo tedesco, la Commissione chiedeva a questo «di far si che, dal 1o dicembre 1970, non venissero più adottate, nella Renania settentrionale-Vestfalia, nuove decisioni relative alla concessione di aiuti ai sensi del § 32 della legge sul carbone». Non sembra tuttavia che la Commissione abbia insistito sul rispetto di questa data.
punto 17
Essa intende invece attribuire efficacia normativa alla comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 14 agosto 1970, sostenendo che, a partire dalla data in cui detta comunicazione poteva essere nota agl'interessati, questi non potevano più vantare un interesse legittimo al mantenimento in vigore delle norme che istituivano e prorogavano il regime di cui è causa.
Questo punto va esaminato in via preliminare, al fine di determinare l'efficacia nel tempo della decisione 17 febbraio 1971.
punto 18
La comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 14 agosto 1970 dà in primo luogo notizia del fatto che la Commissione aveva instaurato il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, prima frase, del trattato CEE contro il regime di aiuti in questione, in quanto la concessione indifferenziata dei premi agli investimenti in tutte le zone carbonifere del Land Renania settentrionale-Vestfalia non poteva più essere considerata compatibile col mercato comune.
In secondo luogo, essa invita tutti gl'interessati a trasmettere alla Commissione le loro osservazioni in merito alla proroga del periodo di concessione dei premi stessi.
punto 19
Ai sensi dell'art. 93, n. 2, prima frase, la comunicazione serve all'unico scopo di ottenere, da parte degl'interessati, tutte le informazioni atte ad illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento.
Tenuto conto di questa finalità, nonché del carattere molto sommario dei termini usati per descrivere e qualificare il regime di aiuti di cui trattasi non si può ritenere che la comunicazione influisca sui diritti dei singoli nel modo sostenuto dalla Commissione.
La data della comunicazione è quindi irrilevante per determinare l'efficacia della decisione 17 febbraio 1971; solo il contenuto di questa va perciò preso in considerazione nel decidere in merito all'inadempimento di cui viene fatto carico alla Repubblica federale di Germania.
punto 20
A norma dell'art. 93, n. 2, qualora constati che un aiuto concesso da uno Stato non è compatibile col mercato comune, la Commissione decide che lo Stato interessato «deve sopprimerlo o modificarlo».
A differenza di quanto stabilisce il n. 3 dello stesso articolo — il cui disposto implica che la Commissione ha il potere di adottare, se necessario, provvedimenti urgenti e provvisori — le decisioni emanate in forza dell' art. 93, n. 2, non sono pienamente valide se la Commissione non indica allo Stato membro interessato gli aspetti dell'aiuto ritenuti incompatibili col trattato e quindi soggetti ad abolizione o modifica.
punto 21
In proposito, risulta dal dispositivo della decisione 17 febbraio 1971 che la Commissione ha ingiunto alla Repubblica federale di Germania di adottare tutti i provvedimenti necessari per sospendere, nelle zone carbonifere della Renania settentrionale-Vestfalia, la concessione «indiscriminata» dei premi d'investimento, senza precisare entro quale data né secondo quali criteri la convenuta avrebbe dovuto abolire o modificare gli aiuti in questione.
Le indicazioni che si traggono dalla motivazione e dai precedenti della decisione consentono al massimo di stabilire che il criterio di discriminazione doveva avere carattere territoriale, nel senso che avrebbero potuto fruire della proroga del regime di aiuti solo talune zone particolarmente colpite dalla crisi del carbone.
punto 22
Le necessarie precisazioni circa la portata, dal punto di vista territoriale, della decisione 17 febbraio 1971 venivano fornite soltanto nel corso dei lavori successivamente svolti dalla Commissione coi rappresentanti del governo tedesco.
Solo in una comunicazione del 16 dicembre 1971 la Commissione definiva i criteri per la differenziazione geografica della concessione degli aiuti, stabilendo determinati parametri di carattere economico che potevano servire a tale scopo e fissando un elenco delle circoscrizioni territoriali nelle quali la proroga della concessione dei premi d'investimento poteva considerarsi compatibile col trattato.
L'elenco definitivo delle suddette circoscrizioni, più ampio di quello inserito nella comunicazione 16 dicembre 1971, si trova soltanto nell'atto introduttivo del presente procedimento.
punto 23
Appare quindi che, in mancanza di sufficienti indicazioni circa uno degli elementi essenziali della decisione adottata in forza dell'art. 93, n. 2, il contenuto dell'obbligo imposto alla Repubblica federale di Germania è rimasto indeterminato fino al momento in cui, in seguito ai lavori svolti insieme ai rappresentanti del governo tedesco, la Commissione è stata in grado d'indicare allo stesso governo, con la dovuta precisione, quale potesse essere l'ambito territoriale di applicazione del regime di aiuti contemplato dalla legge che prorogava quella del 15 maggio 1968, e quali fossero quindi le circoscrizioni in cui detta proroga non poteva essere applicata.
Data l'incertezza esistente circa uno degli aspetti essenziali del divieto imposto dalla Commissione, non si può far carico alle autorità tedesche di aver adottato i provvedimenti necessari in vista degli l'interessi legittimi degli operatori che effettuavano investimenti nelle zone per le quali doveva essere in seguito esclusa l'attribuzione degli aiuti di cui è causa.
punto 24
Il ricorso va perciò respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 25
La ricorrente è rimasta soccombente. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in especie gli artt. 93, 169 e 171,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Le spese sono poste a carico della ricorrente.
Firme
Lecourt
Monaco
Pescatore
Donner
Mertens de Wilmars
Kutscher
Ó Dálaigh
Sørensen
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1973.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt