Sez. 3, Sentenza n. 1713 del 24/03/1979 (Rv. 398072 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI DI AVVOCATO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'ONEROSITA DELLA LIQUIDAZIONE E DELLA VIOLAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE - ONERE DI SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI COMMESSI DAL GIUDICE E DELLE VOCI CONTESTATE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI DI AVVOCATO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'ONEROSITA DELLA LIQUIDAZIONE E DELLA VIOLAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE - ONERE DI SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI COMMESSI DAL GIUDICE E DELLE VOCI CONTESTATE.*
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la parte che lamenti, con ricorso in Cassazione, l'onerosita della liquidazione e la violazione della tariffa professionale, ha l'Onere di specificare gli errori commessi dal giudice e le voci contestate, precisando cio che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso: ne consegue che, ove non sia dimostrato che gli onorari sono stati liquidati in misura eccedente il massimo, la loro Determinazione costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice, che non abbisogna di specifica motivazione e che non e soggetto al Sindacato di legittimita. (V 2918/73, mass n 366553; (V 973/73, mass n 363361).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)