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Sez. 1, Sentenza n. 3607 del 14/06/1982 (Rv. 421572 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI - DETERMINAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421572-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI - DETERMINAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La Determinazione degli onorari di difesa, ove la relativa liquidazione non sia superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito e, come tale, è insindacabile in Sede di legittimità. (V 4623/79, mass n 401148; (V 1713/79, mass n 398072; (Conf 5537/79, mass n 402120).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)