Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni
Testo vigente
Art. 97
1. Per fruire delle particolari agevolezze contemplate negli art. 95 e 96, gli Uffici, gli Enti, i Consorzi, i Podesta', i Commissari per la liquidazione degli usi civici, i concessionari di opere di bonifica integrale e le Associazioni sindacali di primo grado sono tenuti all'osservanza delle stesse norme prescritte dall'art. 91 per gli Uffici governativi, e cioe' devono presentare regolare domanda scritta, precisando lo scopo e l'oggetto della richiesta.
2. In tutti gli altri casi, che non rientrino fra quelli particolarmente previsti nei suddetti due articoli, dovranno altresi' essere citati gli estremi delle speciali disposizioni legislative che in forma esplicita accordano il beneficio dell'esenzione dal pagamento dei diritti.
Art. 98
1. Oltre agli Uffici governativi, sono autorizzati a consultare, a mezzo di loro incaricati, le mappe e gli altri atti catastali e ad estrarne note ed appunti in esenzione di diritti:
a) i Commissari per la liquidazione degli usi civici;
b) i delegati stradali per le strade comunali obbligatorie;
c) i Podesta', i Consorzi di difesa contro le malattie delle piante ed i Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, ai sensi e per i fini, rispettivamente, degli articoli 49 e 50 del Regolamento 12 ottobre 1933, n. 1700, per la esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987;
d) i Consorzi idraulici di II e III categoria nonche' i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli di irrigazione) ed i concessionari di opere, ai sensi dell'art. 90 del Testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
e) gli Istituti di credito fondiario, limitatamente a quei determinati immobili cui si riferiscono le operazioni di credito e dei quali vengono presentati i certificati storici catastali.
2. Analogamente a quanto e' prescritto al 3° comma dell'articolo 91, gli incaricati delle consultazioni dovranno essere muniti di regolare lettera di delega con la precisa indicazione dello scopo e dell'oggetto delle consultazioni stesse.
Capo V. Delle pene pecuniarie e sopratasse.
Art. 99
1. Coloro che non pagheranno all'Ufficio del registro o delle successioni i diritti catastali entro il termine stabilito per la registrazione degli atti o per il pagamento dell'imposta di successione, incorreranno in una sopratassa eguale al doppio dei diritti medesimi.
2. La sopratassa sara' liquidata e riscossa dall'Ufficio del registro o delle successioni unitamente ai diritti catastali, e di essa dovra' farsi cenno anche nelle domande di voltura da trasmettersi all'Ufficio tecnico erariale.
Art. 100
1. Nel caso previsto dall'art. 24, scaduto infruttuosamente il termine fissato dall'Ufficio tecnico erariale, questo, dopo essersi procurati, per quanto sia possibile, gli atti occorrenti giusta il disposto del ricordato articolo, compila apposito verbale sia per far constare del fatto della mancata presentazione personale o della mancata produzione degli atti, sia per contestare alla parte l'applicazione della pena pecuniaria stabilita, dall'art. 60 testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e l'obbligo di rifondere le spese.
Art. 101
1. Il verbale di cui all'articolo precedente viene dall'Ufficio tecnico erariale inviato all'Intendenza di Finanza, che lo notifica alla parte e la invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni.
2. Decorso tale termine, l'Intendente, in base agli atti raccolti e alle deduzioni eventualmente presentategli, emette la sua decisione, contro la quale non e' ammesso ricorso.
Art. 102
1. La decisione dell'Intendente viene notificata alla parte e comunicata:
a) all'Ufficio del registro per gli incombenti di cui al seguente art. 103;
b) all'Ufficio tecnico erariale perche' ne prenda nota in apposito registro.
Art. 103
1. La riscossione dei diritti, delle pene pecuniarie, delle sopratasse e delle spese, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, e' fatta nei modi e con le norme stabilite dalla legge sulle imposte di registro.
Titolo IV. Delle variazioni nello stato e nelle rendite dei terreni.
Capo I. Norme generali.
Art. 104
1. Gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nei terreni e nelle loro rendite, si tengono in evidenza in conformita' delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
Art. 105
1. Danno luogo ad aumento:
a) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;
b) l'introduzione nel catasto dei terreni di beni non ancora censiti, o di beni censiti fra i fabbricati urbani;
c) il passaggio di suolo pubblico in proprieta' privata;
d) la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dal testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, o da altre leggi;
e) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualita' di coltura o di classe;
f) la cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitu' militari che abbiano dato luogo a diminuzioni di estimo;
g) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.
Art. 106
1. Danno luogo a diminuzione:
a) la perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;
b) lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati;
c) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;
d) l'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitu' militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitu' preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;
e) il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;
f) la revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualita' di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualita' di coltura di minor reddito imponibile.
Art. 107
1. Nessuna mutazione sara' operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, fino alla revisione generale del catasto, salvo il disposto dell'art. 112.
2. Potranno correggersi in ogni tempo gli errori di duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo.
Art. 108
1. Potranno anche correggersi gli errori riscontrati nella misura sul terreno, e nella corrispondente rendita attribuita in catasto ad una particella.
2. Ove, peraltro, con la variazione venga a diminuire la superficie attribuita in catasto ad una particella, devesi accertare se vi sia luogo a compensare in tutto od in parte la diminuzione stessa, rettificando le particelle contigue.
3. L'eccesso o la deficienza di superficie censuaria deve semper risultare dalla misura di tutte le porzioni che compongono l'originaria particella, comunque formino al momento della verificazione oggetto di proprieta' diverse.
Art. 109
1. I cambiamenti che avvengono nella circoscrizione territoriale dei comuni, danno luogo a variazioni in aumento o in diminuzione nel rispettivo catasto.
2. Sono a carico dei comuni interessati le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalla mutata circoscrizione territoriale.
3. Se per effetto del cambiamento di circoscrizione avvenissero mutamenti nelle indicazioni catastali, di tali mutamenti sara' data notificazione ai possessori interessati, i quali avranno facolta' di presentare entro 30 giorni dalla notificazione le loro osservazioni all'Ufficio tecnico erariale.
4. Contro le decisioni dell'Ufficio stesso da notificarsi agli interessati, questi potranno ricorrere entro 15 giorni dall'avuta partecipazione, alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, che risolve in via definitiva.
Art. 110
1. Nella costruzione di strade, piazze ed altre opere pubbliche, l'amministrazione per conto della quale dette opere vengono eseguite, deve chiedere la voltura in propria ditta dei fondi appena ne sia avvenuta l'espropriazione, a termini dell'art. 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Non si fara' luogo pero' ad alcuno sgravio di rendita finche' delle strade, piazze ed altre opere pubbliche non sia stata compiuta la costruzione.
Art. 111
1. Per le strade di qualsiasi specie e per i canali con qualsiasi scopo attivati in servizio e nell'interesse di privati o di societa', non puo' farsi alcuno sgravio d'estimo se non in forza di leggi speciali, salvo il disposto dell'art. 18 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.
Art. 112
1. I terreni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili, i terreni di nuova formazione, i terreni che passano dal catasto urbano a quello rustico, i terreni qualificati in catasto come sterili, che diventano produttivi, ed i terreni dei quali si rivede il classamento, si stimano parificandoli ai terreni censiti di eguale qualita' e classe dello stesso comune, secondo lo stato in cui si trovano nel momento della verificazione locale di cui agli articoli seguenti.
2. Qualora ai nuovi enti da introdursi in catasto, od ai terreni dei quali si rivede il classamento, non si possano attribuire le qualita' e classi esistenti, si creano per essi speciali qualita' e classi e la relativa tariffa si determina dall'Ufficio tecnico erariale in base ai criteri adottati nella formazione del catasto. Queste tariffe, previa approvazione della Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, sono comunicate alla Commissione censuaria comunale, che entro 60 giorni dall'avuta comunicazione ha facolta' di ricorrere, pel tramite dell'Ufficio tecnico suddetto, alla Commissione censuaria centrale, che decide in via definitiva.
3. L'Ufficio tecnico erariale trasmette il reclamo della Commissione censuaria comunale alla Commissione censuaria provinciale, la quale entro 30 giorni, deve restituirglielo munito del suo parere. Il reclamo ed il parere saranno inoltrati a cura dell'Ufficio tecnico erariale alla Commissione censuaria centrale, cui spetta di stabilire definitivamente le nuove tariffe.
Art. 113
1. I cambiamenti, sia in aumento, sia in diminuzione, debbono essere denunziati di mano in mano che avvengono, e, previa verificazione, si introducono negli atti catastali, di regola, ogni cinque anni.
2. Possono essere introdotti in catasto in qualunque tempo:
a) quando per speciali circostanze il Ministro per le finanze lo ritenga necessario;
b) quando ne sia fatta domanda dagli interessati. In questo caso le spese della verificazione straordinaria sono a carico dei richiedenti, i quali dovranno fare un deposito preventivo nella misura che sara' di volta in volta stabilita dall'Ufficio tecnico erariale.
3. I possessori hanno facolta' di chiedere la revisione delle colture con le quali i loro beni sono iscritti in catasto ogni anno, entro i tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni.
Le domande prodotte dopo i tre mesi si considereranno come presentate in termini nell'anno seguente.
Art. 114
1. La denunzia dei cambiamenti deve essere presentata all'Ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni sono situati o direttamente o per mezzo del Podesta' del comune o per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette od anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. La denunzia non puo' comprendere beni situati in comuni diversi e deve indicare:
a) il cognome, nome e paternita' del denunziante, e la sua qualita' se si tratti di beni di societa', istituti, corpi morali o amministrati;
b) il domicilio del denunziante, o quello eletto nel comune, se il denunziante non ha quivi il domicilio effettivo;
c) la causa e la natura del cambiamento denunziato;
d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del cambiamento;
e) i documenti che il denunziante creda di produrre a corredo della denunzia.
3. In margine alla denunzia l'Ufficio ricevente annotera' la data di presentazione e il numero della ricevuta, che esso rilascera' al denunziante staccandola da un bollettario a madre e figlia.
Art. 115
1. Non potranno avere corso le denunzie per diminuzione di estimo, relative a beni che non siano regolarmente intestati ai loro possessori.
Art. 116
Art. 117
1. E' fatto obbligo al podesta' di far conoscere agli Uffici tecnici erariali, entro il mese di dicembre di ciascun anno, le localita' nelle quali durante l'anno sono avvenuti cambiamenti nei beni censiti o censibili per cause naturali, quali corrosioni, alluvioni, frane, lavine, ecc., o per costruzione di opere pubbliche.