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Sez. 2, Sentenza n. 1562 del 30/09/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152280 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - IMPUTATO - DICHIARAZIONE DI COIMPUTATO - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO - NATURA DI TESTIMONIANZA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE COME VALIDA FONTE DI PROVA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152280-01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - IMPUTATO - DICHIARAZIONE DI COIMPUTATO - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO - NATURA DI TESTIMONIANZA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE COME VALIDA FONTE DI PROVA - SUSSISTENZA.*

Il divieto dell'art. 348 cod. proc. pen. si riferisce soltanto all'audizione come testimone del coimputato dello stesso reato o di un reato connesso, condannato o prosciolto con formula diversa da quella di non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Costituiscono pertanto valida fonte di prova le dichiarazioni del coimputato, contenute nel verbale di interrogatorio reso in qualità di indiziato, poiché tali dichiarazioni non hanno i requisiti formali e sostanziali della testimonianza. (Conf. Cass. Sez. II, 15 luglio 1981 bertolini in corso di memorizzazione; Conf. Mass. 146155/80, 146066/80, 137174/77 ed ivi citata, 130187/75 ed ivi citate, sull'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato inserite nel rapporto della P.G.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 465 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 466 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)