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Sez. 3, Sentenza n. 15431 del 22/07/2005 (Rv. 583800 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Fatto illecito imputabile a più persone - Vincolo di solidarietà Configurabilità - Conseguenze - Diversa gravità delle rispettive colpe - Rilevanza meramente interna nei rapporti tra condebitori - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583800-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

La responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, cod. civ.), sussiste anche se l'evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poichè il danneggiato può pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati. Pertanto il debitore condannato, ove non abbia proposto domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui si esclude la responsabilità di uno o più condebitori, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)