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Sez. U, Sentenza n. 3699 del 19/11/1974 (Rv. 372232 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OSPEDALI - PERSONALE MEDICO - CIRCOLARE VIETANTE LA COPERTURA DEI POSTI DI RUOLO - DOMANDA DI UN SANITARIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELLA PA - IMPROPONIBILITA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372232-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OSPEDALI - PERSONALE MEDICO - CIRCOLARE VIETANTE LA COPERTURA DEI POSTI DI RUOLO - DOMANDA DI UN SANITARIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELLA PA - IMPROPONIBILITA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA.*

Le istruzioni, gli ordini di servizio e le direttive impartite, mediante circolari, dalle autorita amministrative centrali o gerarchicamente superiori, agli enti periferici o agli organi subordinati, esauriscono la loro portata giuridica nei rapporti fra tali organismi, senza alcun riflesso immediato nei confronti dei terzi interessati, i quali non possono risultarne direttamente pregiudicati e non sono, quindi, legittimati a dolersene. La legittimita delle suddette circolari puo venire in discussione, in Sede giurisdizionale, soltanto allorche venga impugnato il provvedimento esterno che ne abbia fatto concreta applicazione e che si pone, esso solo, come causa degli effetti lesivi di cui si duole la parte, mentre la circolare si configura come un mero elemento di valutazione della conformita al diritto di tale provvedimento pertanto, e improponibile, per difetto assoluto di giurisdizione, la domanda con la quale il medico dipendente di un ospedale civile ha chiesto la condanna del ministero della sanita e del ministero dello interno al risarcimento dei danni causatigli sia dalla circolare con la quale l' alto Commissario per l'igiene e la sanita aveva vietato alle amministrazioni ospedaliere di provvedere alla copertura dei posti di ruolo dei sanitari ai sensi del DL 3 maggio 1948 n 949, sino alla emanazione, da parte sua, delle norme di attuazione di tale decreto, sia dal ritardo con il quale il prefetto aveva diramato la revoca della detta circolare, con il risultato di impedire la promozione dell'istante a primario di ruolo nel termine fissato dal decreto stesso. (V 1424'56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1948 num. 949 art. 10, Legge 04/11/1951 num. 1188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)