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Sez. 3, Sentenza n. 250 del 15/01/1982 (Rv. 417946 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - MORA DEL DEBITORE - PRINCIPIO NOMINALISTICO - APPLICABILITÀ - SVALUTAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417946-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - MORA DEL DEBITORE - PRINCIPIO NOMINALISTICO - APPLICABILITÀ - SVALUTAZIONE - CONSEGUENZE.*

Le obbligazioni pecuniarie, le quali danno luogo al cosiddetto debito di valuta, sono soggette al principio nominalistico espresso dall'art. 1277 cod. civ. e continuano ad esserlo anche dopo la scadenza, per cui la prestazione si estingue, pur dopo che il debitore sia caduto in mora, col pagamento della quantità di moneta cui essa è commisurata, anche se questa durante la mora abbia perduto parte del suo potere di acquisto per effetto della svalutazione, mentre la svalutazione stessa in se non è un danno giuridico, ma un'evenienza che può aggravare il pregiudizio derivante al creditore dall'inadempimento. (Conf 3776/79, mass n 400217).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)