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Sez. 2, Sentenza n. 910 del 15/02/1986 (Rv. 444437 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR DANNO - CRITERI - PRESUNZIONI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444437-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR DANNO - CRITERI - PRESUNZIONI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In tema di obbligazioni pecuniarie, al fine della liquidazione del maggiore danno derivante da svalutazione monetaria sopravvenuta durante la mora del debitore, è consentito al giudice di ricorrere a elementi presuntivi in ordine alla possibilità d'impiego del denaro, coerenti con la situazione personale e professionale del creditore, sempre che quest'ultimo non si limiti a dedurre di avere subito il maggior danno, ma abbia anche assolto l'Onere di allegare dati concreti che consentano di valutare la situazione indicata. (V 3887/85, mass n 441463; (V 4554/82, mass n 422529; (V 2422/82, mass n 420286; (V 0664/82, mass n 418430; (V 0250/82, mass n 417946; (Conf 3806/83, mass n 428727; (Conf 4365/82, mass n 422345; (Conf 5458/82, mass n 423219; (Conf 3122/82, mass n 421055; (Conf 1818/82, mass n 419661; (Conf 1383/82, mass n 419226; (Conf 0329/82, mass n 418030).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)