Sez. 1, Sentenza n. 18169 del 09/09/2004 (Rv. 576912 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Parte totalmente vittoriosa in primo grado - Riproposizione delle eccezioni disattese dal giudice di prime cure - Utilizzazione del mezzo dell'appello incidentale - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni disattese dalla sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., la riproposizione di tali eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado. Tuttavia, ove la parte totalmente vittoriosa utilizzi a tal fine il mezzo dell'appello incidentale, questo, benché inammissibile - stante l'eccedenza del mezzo adoperato rispetto all'interesse della parte medesima, che non può chiedere di vedere accolte le proprie ragioni con una diversa motivazione -, vale comunque a riproporre l'eccezione disattesa in primo grado, in virtù del principio generale di conversione degli atti nulli.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)