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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2860 del 31/01/2019 (Rv. 652781 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Soggetti obbligati al pagamento dei tributi evasi - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652781-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

In materia di tributi doganali, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE n. 2144 del 1987 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento CE n. 1031 del 1988 (applicabili "ratione temporis", le cui prescrizioni sono state successivamente recepite dagli artt. 201, comma 3 e 202, comma 3 del Regolamento CE n. 2913 del 1992), sono tenuti all'adempimento non solo i soggetti che hanno sottratto la merce al controllo doganale, ma anche, in solido, quanti hanno concorso alla sottrazione della merce a tale controllo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, tra gli obbligati al pagamento dei tributi doganali evasi, vi fosse anche il pubblico ufficiale addetto al servizio di dogana che, mediante false attestazioni, aveva agevolato l'ingresso nel territorio dello Stato di merce di contrabbando).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 41, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56, Regolam. Consiglio CEE 13/07/1987 num. 2144 art. 2 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 18/04/1988 num. 1031 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 18/04/1988 num. 1031 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 30/07/1968 num. 312 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)