Sez. L, Sentenza n. 23750 del 22/12/2004 (Rv. 579251 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Assunzione diretta di lavoratori agricoli - Comunicazione scritta all'ufficio di collocamento - Necessità - Contenuto - Mancanza - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
Nel caso in cui il datore di lavoro provveda all'assunzione diretta di lavoratori agricoli senza farne preventiva richiesta all'Ufficio del lavoro, è tenuto a dare all'ente comunicazione dell'assunzione in cui sia contenuta la giustificazione dell'assunzione diretta, consistente nella descrizione dei fatti concretamente verificatisi, in difetto della quale sussiste la violazione dell'art. 13, secondo comma, del D.L. n. 7 del 1970, convertito in legge n.83 del 1970, anche se tali fatti siano concretamente esistenti nella realtà storica.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1970 num. 7 art. 10 CORTE COST., Legge 03/02/1970 num. 7 art. 13, Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)