Sez. L, Sentenza n. 504 del 20/01/1999 (Rv. 522452 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Assunzione diretta di lavoratore agricolo - Condizioni previste dall'art. 13 della legge n. 83 del 1970 - Mancanza - Effetti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
Alla stregua della disposizione di cui all'art. 13 della legge 11 marzo 1970 n. 83, per usufruire della procedura speciale di assunzione diretta per motivi d'urgenza, è necessario che sussista non solo il requisito della urgente necessità di evitare gravi danni agli impianti o ai beni prodotti, ma anche quello della impossibilità di rivolgersi tempestivamente alla competente sezione dell'Ufficio di collocamento, ovvero l'impossibilità di quest'ultima di provvedere all'immediato avviamento della occorrente manodopera.(Nella specie, non essendo stato dimostrato il secondo requisito, è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la sanzione irrogata ai sensi dell'art. 20 della legge 83/70, come modificata dall'art. 27 della legge 28 febbraio 1987 n. 56)
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1970 num. 83 art. 13, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)