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Sez. L, Sentenza n. 4481 del 24/04/1991 (Rv. 471828 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Assunzione di lavoratori agricoli ex art. 13 del D.L. n. 7 del 1970 - Forma scritta - Obbligatorietà - Obbligo di comunicare l'assunzione ex cit. art. 13 - Influenze - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471828-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

Con riguardo a rapporto di lavoro a tempo determinato relativo alla attività a carattere stagionale (produzione del vino comune) prevista dal n. 5 del d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 - emesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 in relazione alla previsione di cui alla lett. a) del medesimo articolo - la necessità della forma scritta per la clausola del termine (la cui apposizione è altrimenti priva di effetto) sussiste, in mancanza di espressa eccezione legislativa al riguardo, anche nel caso in cui l'assunzione del lavoratore sia avvenuta ai sensi dell'art. 13 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 (norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito con legge n. 83 del 1970, essendo in contrario irrilevante che tale norma, nel dare al datore di lavoro facoltà di assunzione diretta in caso di urgente necessità di evitare pericoli di danni (che implica necessariamente la temporaneità della prestazione del lavoratore assunto), preveda per il datore di lavoro medesimo l'obbligo (la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto-legge) di comunicare entro tre giorni all'ufficio del lavoro l'avvenuta assunzione e di ottemperare all'intimazione del direttore di tale ufficio di porre termine al rapporto una volta cessato il pericolo di danno e l'urgenza di provvedere.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 13, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 20 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)