Sez. 1, Sentenza n. 5409 del 21/10/1996 Cc. (dep. 16/11/1996) Rv. 205953 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE | Sospensione o rinvio del giudizio - Applicabilità nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE
Il disposto del quinto comma dell'art. 486 cod. proc. pen., secondo il quale il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento per legittimo impedimento del difensore tempestivamente comunicato, trova applicazione in via del tutto esclusiva nel giudizio di cognizione (per tutti i tre gradi) e non anche nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 186, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 186, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)