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Sez. 1, Sentenza n. 1053 del 23/02/1995 Cc. (dep. 25/03/1995) Rv. 200508 - 01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere | Rinvio o sospensione per assenza del difensore dovuta a legittimo impedimento - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200508-01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere

Nel procedimento di sorveglianza non trova applicazione il disposto dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., che prevede la sospensione o il rinvio del dibattimento nel caso di assenza del difensore dovuta a impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)