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Sez. U, Sentenza n. 17822 del 22/08/2007 (Rv. 598423 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Vizio della motivazione - Deducibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598423-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - IN GENERE

Nella violazione di legge deducibile, in base all'art. 111 della Costituzione, come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni, in unico grado od in appello, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, può ricomprendersi il solo vizio di motivazione (sotto i profili dell'inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle "quaestiones facti", la quale comporta un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)