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Sez. 6, Sentenza n. 1621 del 18/04/1997 Cc. (dep. 02/06/1997) Rv. 208293 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Partecipazione al dibattimento - Decisione precedente su una richiesta di riesame della misura cautelare presentata da un coimputato la cui posizione sia stata stralciata - Incompatibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale per la mancata previsione dell'incompatibilità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1997-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208293-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

La partecipazione al giudizio di un giudice che abbia deciso in precedenza sulla richiesta di riesame della misura cautelare proposta da un coimputato la cui posizione sia stata stralciata nel giudizio in corso, non determina una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. ed è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale volta a farla rilevare. Tale ipotesi è infatti del tutto differente rispetto a quella oggetto delle decisioni della corte costituzionale n. 131/1996 e 371/1996.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)