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Sez. 5, Sentenza n. 3801 del 18/09/1997 Cc. (dep. 23/10/1997) Rv. 208713 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Giudizio penale per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso - Partecipazione del giudice che aveva valutato l'associazione in sede di prevenzione - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1997-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208713-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 secondo comma cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio penale per violazione dell'art. 416 bis del giudice che, nell'applicare in via provvisoria o definitiva misure di prevenzione ex Legge 575/75, abbia operato, anche incidentalmente, valutazioni di merito sulla responsabilità penale del proposto relativamente alla partecipazione alla detta associazione criminosa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)