Sez. 2, Sentenza n. 3293 del 14/07/1989 (Rv. 463363 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINE ESSENZIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINE ESSENZIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1497 cod. civ., solo quando risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta la utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, mentre la relativa indagine, da condursi alla stregua delle espressioni usate dai contraenti e soprattutto alla stregua della natura e dell'oggetto del contratto, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici. (Conf 1193/84, mass n 433336).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)