diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1119 del 18/10/2000 (Rv. 541027 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Proc. Gen. c/o Corte Cassazione - Impugnazione delle decisioni della sezione disciplinare del C.S.M. - Facoltà di delega ad un magistrato addetto all'ufficio - Sussistenza - Fondamento - Mancata sottoscrizione del ricorso da parte del P.G. - Conseguenze - Validità del ricorso - Condizioni - Deposito dell'atto di delega nelle forme di cui agli artt. 369 e 372 cod. proc. civ. - Sufficienza.
Stato
decisa il 2000-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541027-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, titolare del potere di impugnativa dei provvedimenti della sezione disciplinare del C.S.M., può legittimamente designare un magistrato addetto all'ufficio onde esercitare la facoltà di proporre ricorso per cassazione avverso detti provvedimenti, giusta disposto degli artt. 60 del d.P.R. 916/1958 (a mente del quale il ricorso "de quo" può essere proposto dal ministro della giustizia,, dal P.G. presso la corte di cassazione o dall'incolpato) e 70 R.D. 12/1941 (che, al terzo comma, nello stabilire che il procuratore generale, come ogni titolare di ufficio di pubblico ministero, esercita personalmente le funzioni attribuitegli "qualora non designi altri magistrati addetti all'ufficio", dichiara espressamente applicabile tale disposizione in materia disciplinare). Nell'ipotesi in cui il ricorso non risulti, poi, sottoscritto dal titolare dell'ufficio, è necessario (e sufficiente), ai fini della sua validità, che l'atto di delega sia stato adottato e depositato nei modi e nelle forme che gli artt. 369 e 372 cod. proc. civ. consentono, attenendo detta delega alla legittimazione processuale della parte (art. 77 cod. proc. civ.) e non alla rappresentanza tecnica (sicché non risultano ad essa applicabili le disposizioni che, nel giudizio di cassazione, regolano il deposito della procura e, prima ancora, l'indicazione della sua esistenza, giusta disposto degli artt. 366 comma primo n. 5 e 369 comma secondo n. 3 del codice di rito).

Riferimenti normativi: Legge 16/09/1958 num. 916 art. 60, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 70 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)