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Sez. U, Sentenza n. 12949 del 19/12/1995 (Rv. 495138 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Sospensione delle funzioni e dallo stipendio - In via provvisoria e cautelare ex art. 30 R.D.L. n. 511 del 1946 - Provvedimento - Motivazione - Contenuto ed estensione.
Stato
decisa il 1995-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495138-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

L'adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato ai sensi dell'art. 30 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 - la quale è applicabile fino al momento in cui l'intero procedimento disciplinare non sia terminato con una decisione divenuta definitiva, a seguito della conferma della sentenza della Sezione Disciplinare del CSM da parte della Corte di cassazione, ovvero per la scadenza del termine per proporre ricorso - non concretando l'irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un'approfondita motivazione sulla sussistenza degli addebiti (riservata, invece, al giudice disciplinare), ma presuppone esclusivamente una valutazione della rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, con la delibazione della possibile sussistenza degli stessi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 30, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)