Sez. L - , Ordinanza n. 7604 del 18/03/2019 (Rv. 653176 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Aziende di trasporto aereo - Assunzioni ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Proroga del contratto ex art. 4 del predetto d.lgs. - Indicazione delle ragioni - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzioni a tempo determinato nel settore del trasporto aereo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 368 del 2001, la proroga del contratto a termine concluso tra le parti non richiede l'indicazione di alcuna ragione giustificativa, in quanto l'art. 4 del predetto d. lgs., nell'ammettere la proroga a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato l'originario contratto a tempo determinato, intende farne dipendere la legittimità dagli stessi presupposti che caratterizzano la fattispecie relativa alla stipulazione del contratto, che, nel caso del trasporto aereo, è disciplinata dalla legge in modo "acausale".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)