Sez. U, Sentenza n. 11374 del 31/05/2016 (Rv. 639827 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni nel settore poste ex art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n 368 del 2001 - Legittimità - Condizioni - Indicazione delle ragioni giustificative - Necessità - Esclusione - fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal comma 1 bis dell'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001, non necessitano anche dell'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del medesimo d.lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata "ex ante" direttamente dal legislatore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 558 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)