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Sez. 2, Sentenza n. 5066 del 10/01/2006 Ud. (dep. 09/02/2006) Rv. 233155 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - COSTITUZIONE DELLE PARTI | Querela - Procura speciale - Mancato inserimento di tale atto nel fascicolo nel corso del dibattimento - Questione ex art. 491 cod. proc.pen. - Possibilità - Mancato inserimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233155-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - COSTITUZIONE DELLE PARTI

Fra gli atti "relativi alla procedibilità" che, ai sensi dell'art.431 lett. a) cod. proc. pen., vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientra anche la procura speciale ai sensi del comma terzo dell'art. 337 cod. proc. pen. Ne consegue che, ove tale atto per errore non sia stato di fatto inserito in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, ai sensi dell'art. 491, secondo comma cod. proc. pen., chiedendo che l'inserimento abbia luogo in tale sede. Ove neppure ciò sia stato fatto, rimanendo insoddisfatto l'onere probatorio circa la dimostrazione del fatto processuale da parte di chi ne aveva interesse, nessun equipollente può sostituire le formalità mancanti, onde correttamente il giudice del merito dichiara di non doversi procedere per difetto di querela.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)