Sez. 5, Sentenza n. 31741 del 18/06/2004 Ud. (dep. 21/07/2004) Rv. 229278 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - IN GENERE | Inserimento nel fascicolo per il dibattimento - Preclusione di cui all'art. 491 cod. proc. pen. - Non operatività - Fondamento.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - IN GENERE
In tema di condizioni di procedibilità, la querela, per la sua funzione di impulso processuale, deve necessariamente essere inserita nel fascicolo per il dibattimento e nessuna disponibilità in proposito può essere riconosciuta alle parti, e in particolare al pubblico ministero, il quale, altrimenti, potrebbe sottrarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale: ne consegue che - nel caso in cui la querela non sia stata inserita nel fascicolo per il dibattimento al momento della sua formazione - deve ritenersi che tale inserimento non possa essere definitivamente eluso ove non venga proposta la questione nel termine stabilito dall'art. 491 cod. proc. pen., ma che, invece, l'inserimento possa essere disposto dal giudice anche di ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)