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Sez. L, Sentenza n. 8067 del 01/04/2026 (Rv. 678740-02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Redditi da lavoro dipendente - Licenziamento illegittimo - Somme spettanti a titolo di risarcimento del danno - Ritenute fiscali a carico del datore di lavoro - Esclusione - Pagamento del dovuto al netto - Sussistenza - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678740-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di redditi da lavoro dipendente, in sede di accertamento e condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dovute a titolo risarcitorio per licenziamento illegittimo non vanno considerati gli oneri fiscali gravanti, quale sostituto d'imposta, sul datore, il quale, tuttavia, al momento del pagamento al lavoratore, è legittimato a effettuare la relativa ritenuta, corrispondendo il dovuto al netto delle quote di pertinenza fiscale versate all'erario come sostituto d'imposta, realizzandosi diversamente una duplicazione di pagamenti ai danni dell'obbligato.

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)