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Sez. L, Sentenza n. 2544 del 21/02/2001 (Rv. 544039 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate a far data dal licenziamento illegittimo - Riferimento alla retribuzione annua lorda - Titolo esecutivo per la realizzazione del credito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544039-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento ritenuto illegittimo, priva dell'indicazione del preciso ammontare della somma oggetto dell'obbligazione e con riferimento, per la determinazione delle mensilità dovute, alla retribuzione annua lorda, costituisce titolo esecutivo idoneo alla realizzazione del credito, posto che la determinazione delle retribuzioni spettanti ex art. 18 legge n. 300 del 1970 va effettuata al lordo e non al netto e che la somma complessivamente dovuta è quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)