Sez. L, Sentenza n. 21575 del 13/08/2008 (Rv. 604388 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Licenziamento - Giusta causa - Relativa valutazione da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie relativa ad impiegato di banca.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO
In tema di licenziamento per giusta causa, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 cod. civ. non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità. In particolare, è censurabile il metodo applicativo seguito dal giudice di merito che, nel valutare, come nella specie, la legittimità del licenziamento di un cassiere di banca, (allontanatosi dallo sportello lasciando la cassa incustodita o noncurante della presenza di pubblico in sala), abbia ritenuto eccessiva la sanzione disciplinare irrogata così sindacando il potere imprenditoriale di graduazione senza far riferimento ad alcuna norma di diritto o clausola contrattuale o motivare l'irragionevolezza della scelta imprenditoriale, nel contempo ignorando specifiche violazioni delle regole sul maneggio di denaro, desumibili dal d.lgs. n. 385 del 1993 e sostituendole con non meglio specificate regole di buon senso, inidonee ad assicurare la conservazione del denaro dei clienti e della banca.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 14 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)