Sez. L, Sentenza n. 5299 del 22/04/2000 (Rv. 535976 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Clausole generali - Norma sulla giusta causa di licenziamento - Applicazione - Operazioni valutative relative - Considerazione dei principi desumibili dall'ordinamento generale, dalla legislazione speciale, dalla normativa contrattuale collettiva in materia di lavoro e dagli "standards" sociali - Necessità - Sindacato in cassazione - Ammissibilità - Modalità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
L'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 cod. civ., che, in tema di licenziamento per giusta causa, detta una tipica "norma elastica", non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la concreta fattispecie si colloca. In particolare, è censurabile il metodo applicativo seguito dal giudice di merito, se egli abbia trascurato i principi costituzionali che impongono un bilanciamento dell'interesse del lavoratore, protetto dall'art. 4 Cost., con quello dell'impresa datrice di lavoro, tutelato dall'art. 41 Cost. - bilanciamento che in materia di licenziamento disciplinare si riassume nel criterio, dettato dall'art. 2106 cod. civ., della proporzionalità della sanzione disciplinare all'infrazione contestata - e, analogamente, se, in relazione all'esigenza di conformazione agli ulteriori "standards" valutativi rinvenibili, oltre che nella disciplina collettiva, anche nella coscienza sociale (con esclusione comunque di quelli fondati su vaghi criteri moralistici o politici), abbia dato acritico rilievo alla astratta qualificabilità come reati di determinati comportamenti, senza la necessaria considerazione degli elementi soggettivi e della concreta incidenza pregiudizievole sulla sfera del datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio per vizio di motivazione la sentenza impugnata che aveva rigettato, senza compiuta valutazione della proporzionalità del provvedimento, la domanda, proposta da funzionario di banca direttore di una filiale, di impugnativa del licenziamento intimatogli perché in occasione di un'ispezione era risultato che egli, su incarico e con il consenso di un terzo, aveva effettuato alcuni versamenti e prelievi sul conto del medesimo, apponendone la firma, e custodito nel proprio cassetto certificati di credito, di cui curava il periodico rinnovo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)