Sez. L, Sentenza n. 7462 del 21/05/2002 (Rv. 554606 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Licenziamento disciplinare - Accertamento da parte del giudice del merito della proporzionalità tra fatti addebitati al dipendente e sanzione espulsiva - Criteri - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
La valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore e il licenziamento disciplinare irrogato costituisce apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta; tale valutazione è riservata al giudice di merito e, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a lavoratrice, semplice operaia priva di compiti di controllo o coordinamento, che era stata licenziata per esser stata trovata in possesso di alcune mele appartenenti alla società datrice di lavoro. La Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto, con argomentata e logica motivazione, la insussistenza di giusta causa del licenziamento per la sproporzione tra addebito e sanzione inflitta, in quanto la mancanza non si risolveva in una grave negazione dell'elemento fiduciario, che è presupposto fondamentale per la continuazione della collaborazione tra le parti.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)