Sez. 2, Sentenza n. 11924 del 23/10/1999 (Rv. 530742 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL | Contratto preliminare di compravendita - Dissimulante mutuo con patto commissorio - Configurabilità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL
Il divieto di patto commissorio, sancito dall'art. 2744 cod. civ., s'estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore. Anche, quindi, un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, ancorché non sia previsto il passaggio immediato del possesso del bene promesso in vendita, qualora la promessa di vendita garantisca la restituzione, entro un certo termine, della somma precedentemente o coevamente mutuata dal promittente compratore, sempre che risulti provato il nesso di strumentalità tra i due negozi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)