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Sez. 2, Sentenza n. 10749 del 19/09/1992 (Rv. 478759 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Patto commissorio, divieto del | Contratto preliminare di compravendita con patto di riscatto - Mutuo della somma effettuato precedentemente o coevamente dal promittente compratore - Garanzia della restituzione della somma mutuata entro il termine previsto per l'esercizio del riscatto - Dissimulazione di un mutuo con patto commissorio - Configurabilità - Onere probatorio.
Stato
decisa il 1992-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478759-01

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Patto commissorio, divieto del

Anche un contratto preliminare di compravendita con patto di riscatto può dissimulare un mutuo con patto commissorio, ancorché non sia previsto il passaggio immediato del possesso del bene promesso in vendita, nel caso in cui la promessa di vendita garantisca la restituzione, entro il termine previsto per l'esercizio del riscatto, della somma precedentemente o coevamente mutuata dal promittente compratore e se risultino, quindi, provati sia la stipulazione di un contratto di mutuo preesistente o coevo al contratto preliminare sia il nesso di strumentalità tra i due negozi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)