Sez. 3, Sentenza n. 2285 del 02/02/2006 (Rv. 586991 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL | Funzione - Ambito di applicazione - Individuazione - Fattispecie relativa a contratto di "sale and lease back".
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL
Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ. si estende a qualsiasi negozio, ancorché lecito e quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito impugnata, siccome adeguatamente motivata, con la quale - escludendosi che l'art. 2744 cod. civ. costituisca una norma "eccezionale" di stretta interpretazione, applicabile unicamente nell'eventualità che il patto sia aggiunto al pegno, all'ipoteca o all'anticresi - era stata ritenuta sussistente la violazione del divieto del patto commissorio con riguardo ad un contratto intercorso tra due società da qualificarsi "sale and lease back", considerandosi irrilevante la circostanza che la vendita di un macchinario non era stata contestuale alla locazione, poiché, in concreto, non era intercorso un tempo "considerevole" e che, comunque, ai fini di cui all'art. 2744 cod. civ., non era da apprezzarsi come rilevante la presenza o l'assenza di contestualità tra i due contratti, essendo necessaria la ravvisabilità di un nesso funzionale che rendesse manifesto l'intento negoziale complessivo delle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)