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Sez. 5, Sentenza n. 4274 del 25/03/2002 (Rv. 553270 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Luogo della notificazione - Consegna in mani proprie, anche in presenza di elezione di domicilio, ex art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Validità - Ambito applicativo.
Stato
decisa il 2002-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553270-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario e con riguardo al luogo delle notificazioni, l'art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa in ogni caso salva la "consegna in mani proprie", per cui una notificazione eseguita in tal modo deve considerarsi valida anche in presenza di una elezione di domicilio. La norma citata, inoltre, facendo riferimento non alla notifica in mani proprie, bensì alla "consegna in mani proprie", deve intendersi nel senso che venga fatta salva non solo la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 138 cod. proc. civ., ma anche tutte le altre notificazioni (ex art. 140 cod. proc. civ., o a mezzo del servizio postale), a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani del destinatario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)