Sez. 2, Sentenza n. 209 del 24/01/1969 (Rv. 338145 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - OBBLIGO PER IL PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEL LASTRICO SOLARE - INSUSSISTENZA- CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - OBBLIGO PER IL PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEL LASTRICO SOLARE - INSUSSISTENZA- CONDIZIONI.*
Affinche il proprietario esclusivo del lastrico solare possa eseguire la sopraelevazione, a cui ha diritto, senza dover corrispondere agli altri condomini l'indennita prevista dal quarto comma dell'art 1127 cod civ, deve avere acquistato o essersi riservata, nell'ipotesi di originario proprietario dell'intero stabile che l'abbia alienato frazionatamente, anche la proprieta esclusiva della colonna di aria sovrastante l'edificio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)