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Sez. 2, Sentenza n. 209 del 24/01/1969 (Rv. 338145 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - OBBLIGO PER IL PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEL LASTRICO SOLARE - INSUSSISTENZA- CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338145-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - OBBLIGO PER IL PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEL LASTRICO SOLARE - INSUSSISTENZA- CONDIZIONI.*

Affinche il proprietario esclusivo del lastrico solare possa eseguire la sopraelevazione, a cui ha diritto, senza dover corrispondere agli altri condomini l'indennita prevista dal quarto comma dell'art 1127 cod civ, deve avere acquistato o essersi riservata, nell'ipotesi di originario proprietario dell'intero stabile che l'abbia alienato frazionatamente, anche la proprieta esclusiva della colonna di aria sovrastante l'edificio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)