Sez. 2, Sentenza n. 939 del 15/03/1976 (Rv. 379593 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - OBBLIGO DEL CONDOMINO SOPRAELEVANTE - ACQUISTO DEL DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - OBBLIGO DEL CONDOMINO SOPRAELEVANTE - ACQUISTO DEL DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE - IRRILEVANZA.*
In un edificio condominiale, il proprietario dell'ultimo piano, od il proprietario esclusivo del lastrico solare, il quale legittimamente effettui una sopraelevazione, non puo esimersi dall'Obbligo di pagare agli altri condomini l'indennita prevista dall'art 1127 quarto comma cod civ, per il solo fatto di aver acquistato (o di essersi riservato, nell'ipotesi di originaria proprieta dell'intero stabile) il diritto di sopraelevare; tale diritto, infatti, salvo che il titolo espressamente lo preveda, non conferisce la proprieta esclusiva della colonna d'aria sovrastante l'edificio, concepita come proiezione verso l'alto dell'area sulla quale sorge il fabbricato ed in relazione alla cui occupazione si pone l'esigenza dell'indennita medesima. (V 209/69, mass n 338145; (V 596/68, mass n 331729).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)